La Corte di cassazione con la sentenza n. 3916 del 18 febbraio 2009 ha stabilito che l'assegno all'ex moglie casalinga non puo' essere ridotto anche se l'azienda è in crisi e ha respinto il ricorso di un imprenditore che versava 2mila euro alla ex moglie e altri 2mila per i figli e che chiedeva una riduzione dell’assegno perché era stato estromesso dalla guida dell’azienda.