La sentenza 331 della sezione VI penale della Suprema Corte ha stabilito che la sentenza di non luogo a procedere nei confronti del marito accusato di bigamia deve essere notificata alla prima moglie che, in quanto persona offesa dal reato, puo' presentare ricorso in Cassazione. La linea interpretativa conferma una precedente sentenza n. 275/65, secondo cui mentre nel caso di bigamia previsto dall'art. 556, c.1 del Codice Penale la persona offesa dal reato è il primo coniuge del bigamo, nell'ipotesi aggravata prevista dallo stesso articolo sono persone offese tanto il primo quanto il secondo coniuge, perchè anche quest'ultimo è vittima dell'inganno posto in essere dall'altro coniuge.