News Pubblicata il 17/11/2008

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ADOZIONE: età minima tra adottante e adottato

Il giudice può consentire l’adozione anche se la differenza di età non è ttamente i diciotto anni



Una recente sentenza di merito del Tribunale di Milano ( 4 febbraio 2008 n. 1420 ) ha dichiarato che il criterio dell’età minima di 18 anni che deve intercorrere tra adottante e adottato di maggiore età può, a seconda dei casi e delle esigenze, essere derogato; il giudice può infatti ridurre tale differenza di età consentendo l’adozione anche se gli anni non sono esattamente i diciotto previsti dalla legge.

Il caso presentato dal Tribunale di Milano riguarda l’adozione di due fratelli, entrambi maggiorenni, figli del coniuge di colui che decide di chiedere l’adozione di entrambi, essendo loro orfani di padre: il problema si è posto in quanto uno dei due fratelli non raggiungeva quel divario minimo previsto dalla legge, cioè i 18 anni di differenza con l’adottante.

Supportata anche dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cassazione, 14 gennaio 1999 n. 354), il giudice del Tribunale di Milano, nel dare rilievo e attenzione soprattutto alla tutela della famiglia e in questo caso in modo particolare all’unione dei due fratelli, ammette l’adozione anche mancando il requisito dei 18 anni quale divario minimo, nel rispetto però “dell’imitatio naturae”; in questo caso la differenza supera di soli 6 mesi il minimo stabilito dalla legge ed anche per questo il Tribunale di Milano ritiene più importante dare rilievo all’interesse e all’unione della famiglia.

Fonte: Fisco e Tasse



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