L’incompatibilità genetica risultante dal test del Dna non sempre consente di disconoscere un figlio. Infatti, se il marito ha conoscenza dell’adulterio della moglie, deve iniziare la causa entro un anno e non può attendere l’esito degli esami ematologici sui figli per raggiungere a certezza negativa della paternità biologica. Le cose cambiano tuttavia quando il presunto padre viene a sapere dell’incompatibiltà generica per caso. In questa seconda ipotesi, infatti, i 12 mesi previsti dalla legge cominciano a decorrere dal momento in cui ha appreso che il figlio presenta caratteristiche sanguigne incompatibili con quelle del presunto padre. Sono queste le conclusioni della prima Sezione civile della Cassazione
con la sentenza 25623/08 giunte, peraltro dopo la decisone della Corte costituzionale (sentenza 266/06) in forza della quale nell’azione di disconoscimento la prova del tradimento non è più necessaria per essere ammessi all’esame del Dna.