News Pubblicata il 21/10/2008

CASSAZIONE CIVILE: Estensione compiti e funzioni dell'amministratore di condominio

Compiti e responsabilità dell'amministratore di condominio



Un condomino cita in giudizio il condominio e l'amministratore per i danni patiti a causa di una caduta in una buca creatasi nel cortile antistante alla propria abitazione. Dopo un giudizio favorevole del Tribunale la Corte d'appello ribalta la decisione e rigetta le istanze del condomino, che ricorre in Cassazione e ottiene da questa il rinvio della causa al giudice di secondo grado con riferimento alla valutazione in concreto degli obblighi dell'amministratore.
Secondo la Cassazione, infatti, "La figura dell'amministratore nell'ordinamento non si esaurisce nell'aspetto contrattuale delle prerogative dell'ufficio. A tale figura il codice Civile e le leggi speciali imputano doveri ed obblighi finalizzati ad impedire che il modo d'essere dei beni condominiali provochi danno di terzi. In relazione a tali beni l'amministratore, in quanto ha poteri e doveri di controllo e poteri di influire sul loro modo d'essere, si trova nella posizione di custode."

(Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, Sentenza 16 ottobre 2008, n.25251)

Fonte: www.filodiritto.com



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