Secondo quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione numero 363/E del 2008, l’entrata in vigore delle regole di indeducibilità dei costi delle prestazioni effettuate da professionisti domiciliati in Paesi compresi nella black list, è condizionata dal fatto che l’incarico sia stato conferito prima o dopo il 3 Ottobre 2006, e non dal momento in cui è stata ultimata la prestazione. La norma non può essere applicata a tutte le prestazioni iniziate prima del 3 Ottobre 2006, e quindi il relativo costo è deducibile senza vincoli.
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