In data 10 Giugno 2008, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 235, ha fornito chiarimenti in tema di deduzioni Irap: in tema di distacco di lavoratori presso terzi, le deduzioni relative al cuneo fiscale spettano al soggetto che sopporta effettivamente il costo del lavoro; inoltre, nel caso in cui il contratto di apprendistato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro non perde la deduzione integrale relativa ai costi sopportati per gli apprendisti.