Secondo quanto stabilito dalla Risoluzione numero 193/E, emessa a cura dell’Agenzia delle Entrate in data 12 Maggio 2008, nelle domande volte ad ottenere i contributi diretti a incentivare la previdenza complementare di natura collettiva, a favore di soggetti in condizioni di oggettivo disagio previdenziale, deve essere applicata l’imposta di bollo.
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