Secondo una nota emessa da parte del ministero dell’Economia, nei casi in cui una transazione avviene tra due Pubbliche amministrazioni, non c’è obbligo di eseguire una verifica preventiva sulla fedeltà fiscale dei beneficiari dei pagamenti pubblici. In tale maniera, si configura una fattispecie di esclusione dall’applicazione della normativa relativa al blocco dei pagamenti, sancita dal nuovo articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 602 del 1973 e attuato dal Decreto Ministeriale numero 40 del 2008 dell’Economia.