L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 278/E del 4 ottobre 2007 chiarisce che il trust a favore di un disabile si deve intendere come un “trust” di scopo cioè privo di un beneficiario determinato. Secondo l’articolo 73 comma 2 del Tuir i redditi conseguiti scontano l’Ires in capo al trustee e non l’Irpef in capo al beneficiario.