Con la risoluzione 223/E del 10 agosto, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che le lavorazioni eseguite su beni nazionali destinati a essere esportati possono essere effettuate in regime di non imponibilità Iva solo nel caso in cui il committente sia un soggetto estero. Se invece la prestazione è effettuata nei confronti di un soggetto nazionale L'Iva deve essere applicata normalmente, anche se il bene viene successivamente esportato.