In materia di imposta di registro, il trasferimento di un terreno comporta anche la cessione delle accessioni, frutti pendenti e pertinenze, a meno che vi sia una espressa esclusione degli stessi dalla vendita o si provi, nei modi previsti dalla legge, che i suddetti frutti, accessioni o pertinenze sono di proprietà altrui. Non è possibile applicare le norme civilistiche, per l’applicazione del regime fiscale corretto, dato che la fattispecie è regolamentata da apposite norme tributarie.
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