L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 136 /E del 14 giugno prende in esame l’applicazione dell’imposta di registro alle divisioni. Nelle divisioni senza conguagli la base imponibile è data dal valore catastale dei beni divisi, per quelle con i conguagli vale invece il criterio del valore catastale dei beni divisi, a meno che non sia applicabile il principio del “prezzo-valore”.
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