Le plusvalenze relative alla cessione di immobili ultimati o acquistati entro i cinque anni precedenti costituiscono a certe condizioni un reddito diverso eccetto il caso che la plusvalenza abbia scontato l’imposta sostitutiva. Si deve applicare l’articolo 67 lettera b) del TUIR che afferma l’imponibilità delle plusvalenze da cessione di immobili detenuti da meno di cinque anni, eccetto i casi in cui per la maggior parte del tempo siano stati utilizzati quale abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari.
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