Normativa Pubblicata il 17/11/2005

Art . 240 costituzione di parte civile

Disposizioni di procedura



Forma Giuridica: Normativa - Decreto Legislativo
Numero 5 del 17/11/2005
Fonte: Gazzetta Ufficiale

Testo invariato dal D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006

(Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2006, n.12, S.O. n. 13)

Capo IV - Disposizioni di procedura Articolo 240 (Costituzione di parte civile)

1. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


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