Normativa Pubblicata il 01/01/1970

Circolare n.7/e del 26 gennaio 2001 - redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno

Un chiarimento de''Agenzia delle Entrate sui diritti di autore




Numero del 01/01/1970
Fonte: Agenzia delle Entrate

Domanda I redditi di lavoro autonomo derivante dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno da parte dell'autore non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali (articolo 49 comma 2, lettera b) del Dpr 917/86), dichiarati fino all'anno scorso nel rigo RE 29, continueranno ad essere dichiarati allo stesso modo o, a partire dal 2001, saranno ricompresi tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente alla luce delle modifiche relative alle collaborazioni coordinate e continuative apportate con legge dell'11 novembre 2000, n. 342?

 Risposta L'articolo 34 della legge 11 novembre 2000, n. 342, tramite l'inserimento della lettera c-bis) nell'articolo 47 del Tuir e la soppressione di alcune disposizioni, ha modificato il regime fiscale delle collaborazioni coordinate e continuative in precedenza assimilate dalla lettera a) dell'articolo 49, ai redditi di lavoro autonomo. Tali modifiche non hanno interessato la lettera b) dell'articolo 49 del Tuir concernente i compensi derivanti dall'utilizzazione di opere e invenzioni tutelate dalle norme sul diritto d'autore. Tali compensi pertanto continuano a costituire redditi di lavoro autonomo.

Fonte: Agenzia delle Entrate


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