Normativa Pubblicata il 01/03/2021

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Il Decreto Milleproroghe diventa legge: il testo coordinato e le novità

Pubblicata in G.U. del 01.03.2021 n. 51 la legge del 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del Decreto Milleproroghe n. 183 del 31.12.2020: ecco il testo del decreto coordinato



Forma Giuridica: Normativa - Legge
Numero 21 del 01/03/2021
Fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Decreto Milleproroghe diventa legge.

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 01.03.2021 n. 51, la Legge del 26 febbraio 2021 n. 21 di conversione del Decreto legge del 30.12.2021 n. 183 (Decreto Milleproroghe) recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto".

In allegato:

per un utile confronto delle novità introdotte in sede di conversione.

Con riguardo alle norme in materia fiscale e finanziaria:

Sono introdotte specifiche disposizioni che consentono transitoriamente l'operatività degli intermediari bancari, finanziari e assicurativi in Italia a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea (cd. Brexit). Con riferimento a banche e intermediari finanziari britannici con attività in Italia si prevede un regime di operatività limitata, che consente a tali imprese di continuare a esercitare la propria attività dal 1° gennaio 2021 fino alla conclusione del procedimento autorizzativo da parte delle Autorità competenti e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione (al 30 giugno 2021), solo con riferimento alle attività per le quali sia stata richiesta tempestiva autorizzazione alle Autorità nazionali competenti e solo per la gestione dei rapporti esistenti. Non è quindi permessa l'acquisizione di nuovi clienti, né la modifica dei rapporti in essere. Analogamente, le imprese di assicurazione britanniche possono proseguire la propria attività in Italia nei limiti gestione dei contratti e delle coperture in corso, senza assumere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti. Al fine di equiparare il trattamento degli operatori di altri Paesi terzi a quello accordato dalle norme in esame per effetto della Brexit, vengono fissati al 30 giugno 2021 anche i termini per l'operatività temporanea di banche e intermediari già autorizzati in Italia appartenenti a Paesi terzi diversi dalla Gran Bretagna (articolo 22).

Nel corso dell'esame parlamentare sono state introdotte le seguenti norme:

Fonte: Gazzetta Ufficiale


4 FILE ALLEGATI:
Decreto Milleproroghe - DDL n. 2101 approvato definitivamente il 25.02.2021 Decreto Legge del 30.12.2020 n. 183 Decreto legge del 30.12.2020 n. 183 testo coordinato Legge del 26.02.2021 n. 21 di conversione del DL del 30.12.2020 n. 183
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