Normativa Pubblicata il 02/02/2015

Ipoteca nulla senza la comunicazione preventiva al contribuente

Secondo la Cassazione, l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di attivare sempre il contraddittorio preventivo rispetto all'adozione di un provvedimento che possa incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente; Sentenza Cassazione del 18.09.2014 n. 19667



Forma Giuridica: Giurisprudenza - Corte di Cassazione
Numero 19667 del 18/09/2014
Fonte: Corte di Cassazione

La Cassazione con Sentenza del 18 settembre 2014 n. 19667 ha dichiarato la nullità dell'ipoteca sui beni immobili, iscritta da Equitalia, non avendo preventivamente dato comunicazione al contribuente concedendogli un termine minimo di 30 giorni, affinché possa essere legittimamente esercitato il diritto di difesa.
Il diritto al contraddittorio in qualsiasi procedimento afferma la Corte di Giustizia, è attualmente sancito non solo negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che garantiscono il rispetto dei diritti della difesa nonche’ il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale, bensi’ anche nell’articolo 41 di quest’ultima, il quale garantisce il diritto ad una buona amministrazione.
Il citato articolo 41, par. 2 prevede che tale diritto a una buona amministrazione comporta, in particolare, il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo.

 
Per approfondire la vicenda leggi il nostro articolo sul Blog "Nulla l’iscrizione di ipoteca senza la preventiva comunicazione al contribuente".

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Cassazione Sentenza del 18 settembre 2014 n. 19667
TAG: Giurisprudenza