Domanda e Risposta Pubblicata il 28/02/2010

Quali sono le regole generali di tassazione delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari?



Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%.

Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo.

La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l'aliquota di imposizione del 9%.

L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la prestazione erogata ma solo sulla parte imponibile di essa.


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