I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).
Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica:
entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
Scarica qui modello e istruzioni
La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Attenzione al fatto che, se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2- ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 104/E del 2017, è possibile applicare l’istituto del ravvedimento operoso per la regolarizzazione delle violazioni commesse in materia di LIPE secondo le seguenti modalità:
Il ravvedimento per omessa o errata effettuazione della comunicazione è regolamentato dall’articolo 13, comma 1, lettera a-bis) e seguenti, del D.Lgs. n. 472 del 1997, con l’applicazione di una sanzione ridotta in base al momento in cui avviene la regolarizzazione.
Di seguito le sanzione da applicare in base al periodo di versamento per omessa o inesatta Lipe.
Sanzioni | Periodo del versamento |
Euro 27,80 (1/9 sanzione ordinaria di Euro 250) | entro 15 giorni dalla data dell’omissione o errore |
Euro 55,56 (1/9 sanzione ordinaria di Euro 500) | entro 90 giorni dalla data dell’omissione o errore |
Euro 62,50 (1/8 sanzione ordinaria di Euro 500) | entro 1 anno dalla data dell’omissione o errore |
Euro 71,43 (1/7 sanzione ordinaria di Euro 500) | entro 2 anni dalla data dell’omissione o errore |
Euro 83,33 (1/6 sanzione ordinaria di Euro 500) | oltre 2 anni dalla data dell’omissione o errore |
Euro 100 (1/5 sanzione ordinaria di Euro 500) | dopo la constatazione della violazione |
Sono esonerati dall'adempimento: