La Legge di bilancio 2020 ha modificato radicalmente la disciplina IMU/TASI. Brevemente, la TASI è stata abolita ed è confluita nell'IMU, con alcune modifiche.
In generale, le nuove norme stabiliscono che costituisce parte integrante del fabbricato “l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”. Lo scopo della norma è porre fine al contenzioso sull’assoggettabilità dell’area fabbricabile pertinenziale accatastata autonomamente. Con la nuova definizione è necessario
Inoltre, il comma 746 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) conferma che per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Tuttavia, attenzione deve essere prestata al fatto che è stata introdotta anche la possibilità di prendere come base imponibile il valore determinato a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo
L'obbiettivo di queste nuove disposizioni è quello di risolvere il problema della tassazione di un’area fabbricabile che diventa tale nel corso dell'anno, e che di conseguenza non aveva un valore di mercato al 1° gennaio perchè considerata unica con il fabbricato. Prevista inoltre la possibilità per i Comuni di stabilire, con proprio regolamento, il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili.
Per quanto riguarda i terreni degli imprenditori agricoli, con la nuova IMU non saranno comunque dovute imposte sui terreni, compresi quelli edificabili, posseduti dagli imprenditori agricoli e dai coltivatori diretti, purché effettivamente coltivati. In particolare la legge di bilancio 2020 (al comma 741 dell'ar.1) esenta dall'imposta i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Per avere diritto all'esenzione occorre l'attestazione del comune che su richiesta del contribuente attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti. La stessa esenzione è riconosciuta alle società agricole.
Inoltre, anche la nuova normativa esclude dal tributo tutti i proprietari di terreni agricoli che si trovano in zone di montagna e di collina o nelle isole minori; facendo riferimento alla circolare ministeriale n. 9/1993 che contiene l’elenco dei Comuni montani o collinari i cui terreni agricoli non erano soggetti all’ICI. Infine, continuano ad essere esenti dall’imposta i terreni con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
L’esenzione dal pagamento dell’IMU opera, a determinate condizioni, anche in caso di fusione di più Comuni. In particolare:
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