Con l’introduzione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia), in attuazione dell’art.11 del D.Lgs. 39/2010, la comunicazione con i responsabili della governance è diventata obbligatoria, verso tutti i soggetti sottoposti a revisione legale. In particolare essa è regolata in modo specifico dall’ISA Italia n.260 e n.265 per i soggetti non EIP ed è integrata dagli artt. 6 e 11 del Regolamento 537/UE per i soggetti EIP (Enti di interesse pubblico).
La chiara comunicazione delle responsabilità del revisore, della portata e della tempistica in cui si realizzerà l’incarico di revisione contabile aiutano a stabilire le basi per una comunicazione reciproca efficace.
Gli obiettivi che il revisore deve raggiungere attraverso la comunicazione sono i seguenti:
I principi di revisione non richiedono al revisore di definire procedure di revisione al fine di identificare ulteriori aspetti da comunicare ai responsabili della governance. Per quanto riguarda gli aspetti da comunicare ai soggetti responsabili delle attività di governance, si distinguono le seguenti situazioni:
a) Aspetti da comunicare a tutti i soggetti sottoposti a revisione legale
Il principio ISA Italia 260 indica gli aspetti specifici che devono essere comunicati. In particolare
- la responsabilità del revisore nell’ambito della revisione del bilancio;
- la portata e tempistica pianificate per la revisione contabile;
- i risultati significativi emersi dalla revisione contabile.
Il principio di revisione ISA Italia n. 265 dispone inoltre l’obbligo da parte del revisore di comunicazione per iscritto, sia ai responsabili delle attività di governance che alla Direzione, delle carenze significative e anche solo verbalmente delle altre carenze identificate nel controllo interno.
b) Aspetti aggiuntivi da comunicare ai soggetti EIP
Nel caso di soggetti EIP oltre a quanto indicato al paragrafo precedente, al revisore è fatto obbligo di comunicare al comitato per il controllo interno e la revisione contabile in forma scritta, ai sensi dell’art.11 del Reg. EU n.537/2014, ulteriori informazioni oltre a fornire annualmente la conferma della propria indipendenza e di rispetto dei principi etici ai sensi dell’art.6, paragrafo 2, lettera a) del citato Regolamento.
Come detto, le comunicazioni del revisore possono essere effettuate verbalmente o per iscritto. La forma è influenzata da vari fattori quali:
Qualora il revisore ritenga che la comunicazione verbale non sia adeguata alle circostanze deve effettuare le comunicazioni per iscritto. Nel caso di soggetti EIP la forma scritta è obbligatoria
Per approfondire leggi l'articolo completo "Responsabilità del revisore sulle comunicazioni ai responsabili della governance" di R. Ercoli sul nostro blog La revisione legale