Domanda e Risposta Pubblicata il 06/10/2011

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Verranno appplicate sanzioni in caso di errori nelle prime fasi di applicazione della nuova aliquota?

Riconoscendo i problemi che le aziende devono affrontare per aggiornare i programmi e le procedure contabili, con il cambio di aliquota, l’Agenzia delle Entrate consente la regolarizzazione delle operazioni effettuate dal 17 settembre fino alla data della prima liquidazione IVA senza sanzioni



Il 16 settembre 2011, l’Agenzia delle Entrate in un Comunicato Stampa, spiega il comportamento da tenere per correggere eventuali errori compiuti dai soggetti passivi nella fase di passaggio dal “vecchio” al “nuovo” regime dell’aliquota Iva.

In sostanza, prendendo atto dei problemi, principalmente di carattere tecnico ed informatico, che le aziende, devono affrontare per aggiornare i programmi e le procedure contabili, l’Agenzia delle Entrate consente la regolarizzazione delle operazioni effettuate dal 17 settembre, applicando la “vecchia” aliquota del 20%. La correzione deve avvenire utilizzando la procedura prevista dall’art. 26, comma 1 del DPR n. 633/1972, ossia effettuando una variazione in aumento dell’imposta. La regolarizzazione non comporterà per l’operatore economico alcuna sanzione, se l’imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nella liquidazione periodica in cui l’Iva è esigibile.

 Pertanto, per il 17.10.2011 (data di presentazione soggetti mensili) e il 16.11.2011(soggetti trimestrali) l’Iva a debito dovrà essere calcolata applicando l’aliquota al 21% per le operazioni effettuate a decorrere dal 17.09.2011.

L’Amministrazione finanziaria ha annunciato, nello stesso comunicato stampa del 16.09.2011, che con successivi documenti di prassi fornirà ulteriori precisazioni e chiarimenti sui riflessi normativi collegati all’aumento dell’Iva.


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