Le prestazioni di servizi si considerano effettuate ai fini Iva al momento del pagamento del corrispettivo. Ed è sempre in tale momento (tranne alcuni casi particolari) che l’Iva diventa esigibile.
Nella prassi accade spesso che il professionista emetta al cliente un preavviso di parcella, una sorta di “estratto conto” della prestazione eseguita. Tale documento non ha assolutamente natura di fattura, e non concorre alla formazione del volume d’affari. È solo al momento dell’incasso che il professionista emette la fattura, che sarà registrata nei registri Iva e poi anche in quelli ai fini delle imposte dirette.
Visto che i preavvisi non hanno rilevanza ai fini Iva, quelli emessi prima del 17.09.2011, se non sono stati incassati, devono essere riemessi cambiando l’aliquota al 21%.
Resta ferma la possibilità che il professionista decida, invece, di emettere la fattura prima che il cliente provveda al pagamento (questo è il caso di fattura anticipata). In questo caso per individuare l’aliquota Iva corretta, è necessario distinguere a seconda che:
• la fattura sia emessa prima del 17.09.2011, in tal caso l’aliquota Iva corretta sarà del 20%;
• la fattura sia emessa a partire dal 17.09.2011, in tal caso l’aliquota Iva corretta sarà il 21%.