In deroga al principio generale, se prima del verificarsi dell’evento che costituisce il presupposto di effettuazione dell’operazione (o indipendentemente da esso) viene eseguito il pagamento parziale o totale, l’operazione si considera effettuata in tale momento, e limitatamente all’importo pagato.
Per individuare l’aliquota corretta da applicare, bisogna considerare che:
• se gli acconti sono corrisposti prima del 17.09.2011 (entrata in vigore della L. n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011), si applicherà l’aliquota al 20%, a nulla rilevando che la consegna del bene avvenga in una data successiva;
• per il saldo, corrisposto a partire dal 17.09.2011 (entrata in vigore della L. n. 148/201, di conversione del D.L. n. 138/2011), si applicherà l’aliquota al 21%.