Domanda e Risposta Pubblicata il 21/12/2010

Posso compensare un credito Iva in presenza di una cartella di pagamento scaduta di 2.500 euro?

Preclusione alla compensazione dei crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a 1.500 euro e scaduti



A decorrere dal 1° gennaio 2011 è fatto divieto di compensare crediti erariali in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento. Nel caso di specie essendo in presenza di una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 1.500 euro, non è possibile utilizzare in compensazione il credito Iva.
Non sussiste alcun divieto alla compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo e non pagati di importo pari o inferiore a tale limite.
Il divieto è stato introdotto dall'art. 31 comma 1 del DL n. 78/2010, il quale bisogna precisare fa riferimento ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio Irpef, Iva, Ires, ecc.) e non riguarda altre tipologie di impodte.


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