Domanda e Risposta Pubblicata il 01/02/2010

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Le spese mediche per i disabili sono deducibili o detraibili da 730 o UNICO PF?

Per i disabili deducibili le spese di assistenza professionale e sanitarie generiche; detraibili quelle sanitarie specialistiche e di assistenza nella vita quotidiana



Le spese mediche generiche (es.: prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo, anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico. (Si considerano di “assistenza specifica” le spese relative all’assistenza infermieristica e riabilitativa, quelle sostenute dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza  di base o di operatore tecnico assistenziale, semprechè esclusivamente dedicato all’assistenza  diretta della persona , le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento  delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale,  dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale)
Può essere portato invece  in detrazione dall'Irpef il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana ( igiene nutrimento  ecc.) se non in possesso di qualifiche professionali.

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è  possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche  e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino  indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza.

Le spese sanitarie specialistiche (es.: analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche), invece,  danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro; la detrazione  è fruibile anche dai familiari quando il disabile è fiscalmente a carico.
Sono, invece, ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:
• il trasporto in ambulanza del disabile ;
• l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
• l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
• l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella;
• l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap. ( fax, modem, computer, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera espansa);
• i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili;
• le spese per i servizi di interpretariato sostenute dai sordi (riconosciuti tali in base alla legge n. 381/1970); per usufruire della detrazione, gli interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.


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