Domanda e Risposta Pubblicata il 20/11/2008

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SEPARAZIONE: Qual è la differenza tra il mantenimento e gli alimenti?



Una volta che i coniugi si separano legalmente subentra a favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto al mantenimento tale cioè che gli consenta di mantenere uno stile di vita simile a quello che aveva in costanza di matrimonio.

Il mantenimento si palesa solitamente in un assegno periodico: in tal modo il coniuge considerato più debole potrà, seppur separato, godere appunto del tenore di vita come detto sopra; tutto questo se non ha redditi propri o comunque non sufficienti a garantirgli “quel certo stile di vita”.

In ogni caso al coniuge “colpevole” dell’intervenuta separazione, non verrà corrisposto alcun mantenimento a garanzia di un tenore di vita analogo a quello matrimoniale, anche se risulta “parte debole” e meno abbiente.

Per valutare la situazione economica dei coniugi il giudice dovrà verificare, attraverso la documentazione di entrambi, la necessità e l’entità dell’assegno di mantenimento.

Il diritto agli alimenti  è altra cosa: sussiste anche se vi è stata pronuncia di addebito della separazione.

Il coniuge economicamente più debole cui è stata addebitata la separazione non avrà diritto a mantenere lo stesso tenore di vita precedente alla separazione e perderà il mantenimento, ma se non ha redditi sufficienti alla propria sussistenza (quindi non redditi adeguati allo stile di vita precedente, ma manca anche solo di propri mezzi di sussistenza), percepirà un assegno alimentare; l’entità di tale assegno è limitata ai bisogni primari e necessari.


Quando si parla di mantenimento, come anche di alimenti, si dovrà tenere conto delle possibilità e condizioni economiche del coniuge obbligato.


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