Domanda e Risposta Pubblicata il 12/11/2008

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SEPARAZIONE: Cosa si intende per separazione giudiziale?



La separazione giudiziale si richiede quando tra due coniugi non c’è accordo ma, per causa di uno o per intollerabilità alla vita comune (anche per fatti indipendenti dalla volontà), sia meglio non vivere più insieme.
Questo tipo di separazione può essere chiesta su domanda di uno solo dei due coniugi con ricorso presentato, con l’ausilio di un legale, davanti al Tribunale e che instaurerà una vera e propria causa. Sarà dunque il Tribunale stesso a dover prendere le decisioni in merito ai motivi di lite o di intollerabilità della convivenza, ma non prima di aver esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione tra i coniugi.
Durante il procedimento il giudice può anche decidere di emettere immediatamente una sentenza di separazione giudiziale non definitiva nel caso in cui sia necessario e urgente provvedere subito in questo senso, proseguendo poi a parte per gli aspetti relativi alle varie controversie sia di carattere patrimoniale che personale e anche relative ai figli, se ci sono.


Nella separazione giudiziale nulla è definitivo: se sopraggiungono nuovi fatti si possono chiedere le dovute modifiche o la revoca di talune delle condizioni prese in sede di separazione.


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