Domanda e Risposta Pubblicata il 11/11/2008

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SEPARAZIONE: Cosa si intende per separazione consensuale?



La separazione consensuale è l’istituto attraverso il quale due coniugi, di comune accordo, decidono di porre fine alla loro vita comune;

il presupposto fondamentale di questo tipo di separazione, sta proprio nel comune accordo tra marito e moglie i quali possono fare la domanda davanti al Tribunale congiuntamente, presentando ricorso da loro già predisposto.
In questo tipo di separazione la funzione del Tribunale è soltanto quella di verificare, una volta esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione e aver quindi verificato l’impossibilità di un eventuale ricongiungimento, che nell’accordo predisposto dai coniugi, si sia tenuto conto di tutte quelle circostanze che riguardano:

1) l’interesse dei figli e il loro affidamento se minori o maggiorenni non indipendenti economicamente, quindi il relativo programma di visite del genitore non convivente e il contributo economico che il coniuge non affidatario deve dare per il mantenimento degli stessi (che solitamente è un assegno mensile);

2) l’assegnazione della casa familiare;

3) l’eventuale divisione dei beni comuni, se ce ne sono;

4) infine l’eventuale assegno di mantenimento spettante al coniuge c.d. “più debole”.


Una volta verificati tali presupposti, al Tribunale spetta soltanto l’omologazione della separazione.
Dall’udienza di separazione decorrono i tre anni dopo i quali i coniugi, ove lo vogliano, possono chiedere il divorzio.
Le condizioni stabilite in sede di separazione non sono definitive; possono, cioè, subire delle modifiche o essere anche revocate in caso di fatti nuovi, oggettivi o soggettivi, che subentrino e richiedano l’esigenza di tali modifiche.


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