Domanda e Risposta Pubblicata il 20/10/2008

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COMUNIONE: Cosa succede se un coniuge, in regime di comunione legale dei beni, acquista una casa senza il consenso dell’altro?



L’amministrazione della comunione legale è affidata in uguale misura a entrambi i coniugi che gestiscono il patrimonio comune insieme e senza che la volontà dell’uno prevalga su quella dell’altro; ma la legge distingue tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione: nel primo caso, entrambi i coniugi possono compiere atti anche disgiuntamente: si tratta in questo primo caso di atti che non alterano significativamente il patrimonio familiare; nel secondo caso invece gli atti, per essere compiuti, necessitano del consenso di entrambi i coniugi e sono quegli atti che invece alterano significativamente il patrimonio comune.

Fatta questa premessa tuttavia, nel caso in cui un coniuge acquisti una casa senza il consenso dell’altro, il bene stesso rientra in ogni caso nella comunione legale anche se l’altro non ha dato il consenso, dunque gli effetti di quell’acquisto si riversano nel patrimonio comune.

Il coniuge non presente ha però la facoltà di chiedere l’annullamento dell’atto di acquisto rivolgendosi al giudice con un’azione che può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario, entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno dalla trascrizione (così si esprime anche una sentenza della Corte d’Appello di Roma - 10.01.07).


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