Domanda e Risposta Pubblicata il 27/02/2008

Dal 2008 come occorre tenere conto nella determinazione della base imponibile IRAP delle deduzioni extracontabili operate fino al 31 dicembre 2007?



La finanziaria 2008 ha stabilito il recupero a tassazione IRAP, in sei quote costanti imputate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007, dei componenti negativi dedotti extracontabilmente dalla base imponibile IRAP fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. In corrispondenza di tale recupero si determina lo svincolo per la quota IRAP delle riserve in sospensione d’imposta indicate nel prospetto utilizzato per la deduzione extracontabile (cosiddetto quadro EC nel modello di dichiarazione).
In alternativa al predetto regime ordinario di recupero a tassazione delle riserve, è prevista la possibilità di recuperare a tassazione l’eccedenza dedotta “mediante opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive”.
L’opzione per il versamento dell’imposta sostitutiva evita al contribuente la procedura di recupero a tassazione IRAP.

(Circ. 12/E del 19/2/2008)


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