Nel caso di uscita dal regime dei minimi e di ritorno al regime ordinario le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e quindi dedotto nel corso dell’applicazione delle regole del regime non dovranno assumere rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime dei minimi in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal TUIR.
Diversamente qualora con riferimento alle merci in rimanenza non è stato effettuato il relativo pagamento le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal TUIR.