Speciale Pubblicato il 08/12/2021

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Vendere giochi on line: tassazione Usa

di La Mura dott. Carmine Robert

Royalty Usa – Come Evitare la trattenuta del 30% sulle vendite Amazon, Apple-Store, Steam ed altri.



Il commercio on-line oggi è realtà. Tramite un sito web ovvero tramite Amazon, Ebay, Apple-Store ed altri si possono raggiungere facilmente  mercati inimmaginabili anni fa da parte  delle PMI.

Oggi, è diventato relativamente facile, ad esempio,  vendere software, giochi ed e-book  su piattaforme quali Steam oppure Apple-Store.

A fronte di commissioni ragionevoli sul venduto,  i predetti portali consentono di raggiungere milioni di utenti, un vantaggio non indifferente, considerato che in passato tale  ampiezza di mercato veniva raggiunta a fronte di ingenti investimenti.

In questo breve articolo sintetizzeremo un aspetto fiscale importante nella vendita online sul mercato USA,  ovvero il trattamento fiscale della royalties percepite per la concessione in uso o licenza di prodotti software e digitali.

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World Wide Taxation e le convenzioni tra stati concorrenti

Innanzitutto, premettiamo che in base al combinato disposto dell’art 1 e 2 del TUIR coloro che sono residenti fiscalmente in Italia,  sono tassati in base al reddito complessivamente prodotto  su base mondiale, ( world wide taxation principle), salvo talune eccezioni introdotte recentemente nel nostro ordinamento tributario, ( cfr. Legge stabilità 2017 Flat Tax per trasferimento residenza in Italia da parte di persone fisiche ).

In base al World Wide Taxation Principle vendere  e-book, software ed altro all’estero ovvero percepirne le relative royalty non esonera dal dichiarare i relativi redditi  . Il problema sorge  nel momento in cui anche gli stati esteri in cui si vende pretendono di tassare i medesimi redditi.

Per evitare la doppia imposizionie vengono  stipulate delle convenzioni bilaterali tra stati contraenti .

In mancanza di una convenzione si potrebbe essere soggetti ad una doppia imposizione, una in Italia e l’altra nello Stato Estero laddove si è prodotto il reddito.

Per limitare gli effetti della doppia tassazione in assenza di una convenzione bisogna far riferimento all’art. 165 TUIR che riconosce un credito di imposta in base alle imposte pagate all’estero.

Un caso pratico

Passando ad analizzare un caso pratico,  ipotizziamo che si voglia vendere un videogioco di propria produzione negli Stati Uniti tramite il portale Steam,  (portale con migliaia di utenti registrati che effettuano il “download” di giochi e simulazioni direttamente online). Le disposizioni fiscali americane  prevedono   una trattenuta fiscale del 30% a favore dell’IRS, ( la corrispondente Agenzia delle Entrate negli States) per tutti coloro i quali non sono residenti negli Stati Uniti salvo la possibilità di applicare la disciplina convenzionale laddove vigente .

Per evitare tale trattenuta bisognerà :

Per gli Stati Uniti vige una Convenzione,  l’ultima è stata ratificata dalla Legge n. 20/2009 in G.U. n. 64/2009.

Nel caso di Royalty conseguite negli Stati Uniti  per lo sfruttamento di diritti di autore, ( ad esempio su opere letterarie, libri, software etc) ,  l’art. 12 della Convenzione Usa-Italia prevede  una esenzione totale della trattenuta del 30% e l’imponibilità esclusivamente nel paese dello stato contraente ove si sia residenti fiscalmente.

Nell’ipotesi in cui i benefici convenzionali siano chiesti da persone fisiche, titolari o non di partita iva, sarà necessario compilare ed inviare al soggetto che dovrebbe effettuare la ritenuta , ( Amazon, Steam, Apple-Store etc) un modulo denominato W8 BEN, mentre  per le  società, (Entity),  anche con un unico proprietario andrà compilato il W8 BEN-E.

Con i predetti moduli si auto certificherà di non essere residenti negli Stati Uniti , gli stessi andranno rinnovati cadenza triennale pena la perdita dei benefici convenzionali.

Si specifica che in passato,  al fine di applicare l’art. 12  e ridurre la ritenuta alla fonte bisognava essere in possesso del codice EIN,  il quale si otteneva mediante la compilazione del modello SS-4 ed il successivo invio  all’IRS.

Tale procedura è stata superata, in quanto sia le istruzioni a pagina 6 del W8-Ben che quelle del W8 Ben- E prevedono in alternativa la possibilità di fornire il codice identificativo fiscale estero qualora presente, ( in assenza andrà comunque richiesto il codice EIN).

E’ importante puntualizzare che alcuni siti di E-Commerce non hanno ancora aggiornato la procedura e potrebbe essere ancora necessario procurarsi il codice EIN compilando il modulo SS-4.  ed   inviandolo:

Sarà possibile anche contattare telefonicamente il numero (1) 267-941-1099  e farsi rilasciare il codice EIN parlando con un operatore, in tal caso sarà opportuno avere  sottomano il modello SS-4 debitamente compilato .



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