Speciale Pubblicato il 25/01/2021

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Scrittura contabile dell'Accantonamento a fondi di quiescenza

di Redazione Fisco e Tasse

Accantonamento fondi previdenziali diversi dal trattamento di fine rapporto: aspetti civilistici, fiscali e scritture contabili



Tale tipo di accantonamento concerne fondi previdenziali diversi dal trattamento di fine rapporto che l’azienda accantona in quanto previsti dallo specifico contratto collettivo di lavoro o da accordi aziendali.

La tipologia più ricorrente di tale accantonamento concerne la costituzione di fondi pensionistici integrativi delle prestazioni garantite dalla previdenza obbligatoria. Un altro trattamento è quello relativo all’accantonamento ad un fondo premi di fedeltà (vedi voce “Premio di fedeltà”).  

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Norme civilitiche

Si tenga conto che l’accantonamento andrà appostato in bilancio alla voce del Conto Economico B 9 d) Trattamento di quiescenza e simili, mentre nello Stato Patrimoniale andrà allocato nel passivo alla voce B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili. 

Nella voce “Fondi per trattamento di quiescenza e simili” devono essere iscritti quei fondi assimilabili al TFR (ma non il fondo TFR che invece deve essere iscritto nella specifica voce C del passivo patrimoniale) normalmente accantonati in ossequio alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro o di contratti aziendali. 

In definitiva la voce in questione accoglie i fondi diversi dal TFR come, ad esempio, i seguenti: 

a) i fondi pensione in aggiunta al trattamento previdenziale previsto per legge per il personale dipendente; 

b) i fondi pensione integrativa a favore del personale dipendente in ottemperanza ad accordi aziendali, interaziendali o collettivi; 

c) il fondo indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; 

d) i fondi indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia; 

e) i fondi indennità suppletiva di clientela. 

Il documento OIC n. 31 del dicembre 2016 concernente i Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto prevede che i fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili rappresentano accantonamenti per i trattamenti previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto, nonché per le indennità una tantum spettanti ai lavoratori dipendenti, autonomi e collaboratori, in forza di legge o di contratto, al momento di cessazione del relativo rapporto. 

Si tratta, quindi, di fondi a copertura di oneri di natura determinata ed esistenza certa, il cui importo da riconoscere alla cessazione del rapporto è funzione della durata del rapporto stesso e delle altre condizioni di maturazione previste dalle contrattazioni sottostanti. 

Tali fondi sono indeterminati nell’ammontare, in quanto possono essere subordinati al verificarsi di varie condizioni di maturazione (età, anzianità di servizio, ecc.) e potrebbero richiedere anche il ricorso a calcoli matematico-attuariali. 

Tuttavia, per determinati trattamenti di quiescenza, essi sono stimabili alla data di bilancio con ragionevole attendibilità. 

Nel Conto Economico gli accantonamenti ai fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili sono in linea generale rilevati alla voce B.9d. 

Si rilevano, tuttavia, alla voce B.7, gli altri accantonamenti relativi a trattamenti di fine rapporto, diversi da quelli di lavoro subordinato. 

Ciò, in coerenza con la voce nella quale sono rilevate le competenze ordinarie, in costanza di rapporto. 

L’accantonamento al fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili viene rilevato in ogni esercizio con il criterio della competenza economica, ancorché il relativo pagamento venga differito alla cessazione del rapporto. 

L’accantonamento annuale per trattamento di quiescenza e obblighi simili è comunque determinato in misura idonea a consentire un progressivo adeguamento del relativo fondo per renderlo congruo rispetto alla passività che sarà maturata alla cessazione del rapporto nei confronti di dipendenti o di altri soggetti, in applicazione di norme di legge diverse dall’articolo 2120 codice civile, di contratti di lavoro, piani aziendali, ecc. 

Se la società stipula una polizza per trasferire ad una compagnia di assicurazione l’intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dal piano, si imputano al Conto Economico i soli premi annualmente pagati, in sostituzione degli accantonamenti ad un apposito fondo. 

L'articolo è tratto dal Manuale delle scritture contabili 2021 - Autore Salvatore Giordano 968 pag.

Norme fiscali

Dal punto di vista fiscale gli accantonamenti effettuati nei fondi di quiescenza e simili sono interamente deducibili ai fini delle imposte dirette sempre che sia certa l’esistenza e l’ammontare degli oneri sia determinabile in modo oggettivo. In caso contrario non è ammessa alcuna deduzione. 

Ai fini della determinazione della base imponibile IRAP occorre distinguere gli accantonamenti imputati alla voce B.7 del Conto Economico da quelli imputati alla voce B.9. 

Gli accantonamenti imputati alla voce B.9, essendo riferiti a costi per personale dipendente, sono indeducibili ai fini IRAP. 

Gli accantonamenti imputati alla voce B.7 del Conto Economico sono deducibili ai fini IRAP ad eccezione degli accantonamenti per indennità di cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 

L’art. 105, comma 1 del Tuir stabilisce che gli accantonamenti ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’art. 2117 c.c., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell’esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. 

La circolare n. 29/E del 20 marzo 2001 chiarisce che se tali accantonamenti non sono costituiti in conti individuali cessa il presupposto per la deducibilità di cui all’art. 105 del Tuir, anche se resta ferma la deducibilità delle somme erogate a titolo di prestazione. 

Ovviamente tali accantonamenti divengono indeducibili anche se accantonati in misura difforme dall’art. 2117 del c.c. e anche se fossero costituiti in conti individuali. Il comma 2 si occupa dei maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute modificazioni normative e retributive. Essi sono deducibili nell’esercizio dal quale hanno effetto le modificazioni o per quote costanti nell’esercizio stesso e nei due successivi. 

Tale deduzione, ovviamente, presuppone che gli stessi siano riconducibili a modifiche legislative o contrattuali che abbiano avuto ad oggetto incrementi retributivi. 

Il d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, successivamente modificato dalla legge finanziaria 2007, ha riformato le forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale. In particolare, l’art. 1, comma 749 della l. 296/2006 ha anticipato al 1° gennaio 2007 l’entrata in vigore del d.lgs. n. 252/2005, prevedendo una radicale riforma del sistema del TFR e della previdenza complementare. 

L’art. 10 del d.lgs. 252/2005 prevede la deducibilità dal reddito d’impresa di un importo pari al 4% dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 c.c.; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%. 

Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.

L'articolo è tratto dal Manuale delle scritture contabili 2021 - Autore Salvatore Giordano 968 pag.

Scritture contabili

CE B 9 d) Trattamento di quiescenza 34.000,00     a     SP P B 1) Fondo trattamento di quiescenza 34.000,00 

Accantonata quota maturata nell’esercizio al fondo trattamento di quiescenza (1 ) 

Nel caso di adeguamento la scrittura contabile sarà identica a quella precedente e, se il trattamento fiscale seguito coincide con l’imputazione civilistica, non andrà eseguita alcuna iscrizione di imposte anticipate. 

Viceversa se si opta per la deducibilità in tre esercizi avremo una differenza temporanea pari ai 2/3 dell’adeguamento del fondo e dunque su di essi avremo il calcolo delle imposte anticipate.

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(1 ) La tipologia più ricorrente di tale accantonamento concerne la costituzione di fondi pensionistici integrativi delle prestazioni garantite dalla previdenza obbligatoria. Un altro trattamento è quello relativo all’accantonamento ad un fondo premi di fedeltà (vedi voce “Premio di fedeltà”). 

Per approfondire acquista il  Manuale delle scritture contabili 2021 - Autore Salvatore Giordano 968 pag.



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