Speciale Pubblicato il 16/03/2020

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Coronavirus - Decreto Marzo: le misure per famiglie e lavoratori

di Staff di Fiscoetasse

Ecco le attese misure di sostegno economico a imprese e famiglie nell'emergenza Coronavirus.



Il Consiglio dei Ministri   ha approvato stamattina  le attese misure di sostegno economico alle imprese e alla famiglie   che stanno affrontando l'emergenza Coronavirus, per tutto il territorio nazionale  .Solo alla fine della scorsa settimana , intanto, sono diventati operativi, con le istruzioni dell'INPS  i provvedimenti  varate per le cosiddette zone rosse  nel Nord Italia e per il settore del turismo (sospensioni versamenti e cassa integrazione).

Vediamo una panoramica degli aiuti economici  in particolare per famiglie e lavoratori contenuti nell'ultima bozza del decreto legge che dovrebbe, a meno di nuovi slitamenti , essere  pubblicato oggi . Per alcune misure come di consueto saranno necessari per l'attuazione decreti ministeriali, che si spera saranno varati con la massima celerità.  Il testo ufficiale non è ancora disponibile .

 Il ministro Gualtieri  in conferenza stampa  ha riepilogato che i  provvedimenti seguono tre direttrici:

Il decreto è stato definito Decreto Marzo in quanto intende coprie le necessità del mese in corso e un altro decreto seguira nel mese di aprile.

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Cassa integrazione ordinaria e in deroga

Il decreto prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali  per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus :
1) cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
2) fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con piu di 5 dipendenti anche per chi utilizza assegni di solidarietà
3) cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti , quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.
In tutti casi il periodo  massimo previsto è di nove settimane, da  utilizzare entro il mese di agosto 2020 e le modalità di accesso sono semplificate.

Congedi parentali - Permessi 104 92 e 53/2001 - Disabilità

A partire dal 5 marzo 2020 per sostenere le famiglie  a fronte della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado,  viene assicurato un congedo straordinario  di 15 giorni  per i genitori (anche affidatari) lavoratori dipendenti  sia del settore pubblico che privato  con  figli di età non superiore ai 12 anni,  con indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Sono esclusi i nuclei beneficiari di altri strumenti di sostegno al reddito o in cui un genitore è disoccupato o non lavoratore. il limite di età non si applica  in presenza di figli con disabilità in situazione di gravità (l.104 1992)

Gli eventuali periodi di congedo parentale (d.lgs 151 2001), in corso di fruizione  sono convertiti nel congedo straordinario per coronavirus.

 La fruizione è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori.

Gli stessi  lavoratori , con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione  delle  scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa  gli stessi lavoratori possono richiedere un bonus  di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting 

Per i lavoratori dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, ( medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio , di radiologia medica e operatori sociosanitari ) il bonus  baby-sitting  arriva a 1000,00 euro. 

Sospensione contributi lavoro domestico - blocco licenziamenti

 dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali Inoltre sono sospesi  versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 Non si fa luogo al rimborso dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti  andranno effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi 

Patti per il lavoro  per NASPI  e Reddito di cittadinanza , assegno ricollocazione assunzioni obbligatorie avviamenti a selezione:   gli obblighi sospesi di  rispondere alle convocazioni dei Centri per l'impiego sono sospesi per tutto il periodo di emergenza 

il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione

l'avvio di procedure di impugnative di licenziamento è precluso per  60 giorni  dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Indennità per i lavoratori autonomi

Gli articoli da 26 a 29 prevedono l'erogazione di indennità una tantum pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’Inps su domanda, per i seguenti lavoratori autonomi 

Inoltre per i lavoratori dipendenti e autonomi,  inclusi i professionisti iscritti alle Cassa private  di previdenza obbligatoria, che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000,00 euro, è istituito un  “Fondo per il reddito di ultima istanza” per garantire  una indennità che sarà regolamentata da un prossimo decreto del Ministero del  lavoro.

Misure per il settore agricolo e le associazioni sportive

con riguardo alle attività agricole, si prevede la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.

Inoltre  viene esteso dal quarto grado al sesto di parentela o affinità  il limite entro il quale  le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato .

Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi,  fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I  versamenti  saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.