Speciale Pubblicato il 04/09/2015

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La professione del fisioterapista

di Scaglia Dott. Alessio

Gli aspetti fiscali e giuridici della professione del fisioterapista, sia come libero professionista che come lavoratore dipendente



Il fisioterapista (1) (in passato la figura professionale di riferimento era quella del terapista della riabilitazione) è un professionista della sanità in possesso del diploma di laurea in fisioterapia o di un titolo equipollente (2). La sua attività può essere svolta sia come libero professionista sia come lavoratore dipendente presso strutture sanitarie private o pubbliche.

La fonte normativa che disciplina questa professione è contenuta nel Decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 741 (3).  Il decreto individua il fisioterapista “ l'operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita ”.

Gli aspetti giuridici e fiscali della professione di fisioterapista sono trattati all'interno dell'ebook A. Scaglia "La guida del fisioterapista" in vendita sul nostro Business Center.

In particolare, sempre secondo la citata fonte normativa secondaria, il fisioterapista, in riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico e nell'ambito delle proprie competenze, può (4):

Il fisioterapista, inoltre, svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali. Egli mediante la formazione complementare, integra la formazione di base con indirizzi di specializzazione nel settore della psicomotricità e della terapia occupazionale. In particolare può conseguire le seguenti specializzazioni:

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Gli aspetti principali della professione di fisioterapista

Come anticipato, il fisioterapista può svolgere il proprio lavoro sia come lavoratore dipendente di strutture sanitarie pubbliche e private o di studi professionali, sia come libero professionista (lavoratore autonomo o collaboratore di studi professionali o strutture pubbliche o private).

Gli aspetti giuridici che investono questa professione sono molteplici e, in parte, variano a seconda della forma in cui è esercitata la professione (dipendente o libero professionista). Inoltre, per quanto concerne il lavoratore dipendente, la disciplina di riferimento presenta delle specificità qualora il lavoro sia prestato in favore di un ente pubblico.

In ogni caso, per quanto concerne il lavoratore dipendente le questioni più importanti riguardano il contratto di lavoro, la contrattazione collettiva nazionale applicabile e – nello specifico caso dei dipendenti pubblici – la normativa penalistica che punisce i reati che possono essere commessi dai pubblici dipendenti e, nel caso specifico, molto importante è la disciplina dell'omissione di referto.

Per quanto riguarda, invece, il libero professionista, le questioni principali attengono soprattutto agli aspetti fiscali: apertura della partita iva, scelta del regime fiscale (contribuenti minimi, nuovo regime forfettario o regime ordinario), fatturazione delle operazioni, disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, imposta sulle attività produttive, certificazione unica e simili. Anche il fisioterapista libero professionista conosce aspetti di rilevanza penale della propria attività: egli, infatti, è un esercente un servizio di pubblica necessità e, in quanto tale, può commettere il reato di omissione di referto.

Gli argomenti che, invece, investono trasversalmente la professione ineriscono la responsabilità civile in merito alla quale, per i liberi professionisti sussiste uno specifico obbligo di stipulare una polizza assicurativa e, sotto il profilo penalistico, invece, oltre ai reati che chiunque può commettere (come le lesioni personali) viene in rilievo la norma che protegge la professione dall'esercizio abusivo: infatti, come anticipato per svolgere l'attività di fisioterapista è necessario essere in possesso di un titolo abilitante e, pertanto, chiunque svolga le mansioni del fisioterapista senza l'apposita abilitazione (salve le ipotesi di tirocini formativi) commette il reato di esercizio abusivo di una professione.

Un'altra questione che riguarda l'intera categoria dei fisioterapisti è quella che concerne la formazione permanente che, nel settore sanitario, è assicurata mediante la partecipazione a corsi, seminari, convegni che fanno maturare i crediti formativi (ECM): ogni professionista deve maturare un determinato numero di crediti nel triennio di riferimento, con un numero minimo di crediti per ogni anno.

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(1)Per una disamina più approfondita della professione del fisioterapista, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo, si rimanda a A. Scaglia, La guida del fisioterapista , 28 agosto 2015, www.fiscoetasse.it .

(2)Il diploma universitario di fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, c. 3, d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm., abilita all'esercizio della professione. Merita di essere accennato che sussiste una questione aperta in merito ai titoli che abilitano all'esercizio della professione di fisioterapista. Infatti, una figura affine a quella del fisioterapista è quella del massofisioterapista che, però, è equiparato al fisioterapista solo se ha conseguito un diploma in seguito ad un corso di formazione triennale in data antecedente al 17 marzo 1999. La l. 26 febbraio 1999, n. 42, entrata in vigore – appunto – il 17 marzo 1999 e contenente “Disposizioni in materia di professioni sanitarie”, all'articolo 4, c. 1, ha previsto l'equipollenza di diplomi ed attestati, conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'articolo 6, c. 3, del citato d. lgs. n. 502/1992, ai diplomi universitari dell'area sanitaria (ora lauree triennali), ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base. Occorre evidenziare, però, che la giurisprudenza amministrativa più recente, tuttavia, pare essere orientata nel senso di non operare alcuna distinzione in base alla data di conseguimento del titolo (sul punto si vedano T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, sent. 27 novembre 2012, n. 4825 e, più recentemente, Cons. Stato, sent. 5 marzo 2015, n. 1105, entrambe consultabili sul sito www.giustizia-amministrativa.it ). La questione, oltremodo intricata, potrebbe essere finalmente destinata ad una soluzione poiché, da quanto si può apprendere dalla stampa specialistica di settore, “ su iniziativa del Sottogretario di Stato alla Salute, Vito De Filippo, sono ripresi i lavori dello specifico tavolo tecnico con le Regioni e le rappresentanze dei profili interessati per affrontare la questione dei massofisioterapisti, una delle problematiche più articolate e complesse all'interno del personale del Servizio sanitario nazionale (SSN) ”. Nei termini or ora riportati testualmente si esprime(e per un maggiore approfondimento sulla vicenda si veda) F. S. Proia , Massofisioterapisti: riordino della figura professionale , in Il Fisioterapista, 4, 2015, p. 87.

(3)La fonte citata, ovviamente, si pone in una posizione gerarchicamente subordinata rispetto alle leggi nazionali che, in via generale e astratta, disciplinano le professioni sanitarie.

(4)L'elenco puntato è tratto dal citato D.M. 14 settembre 1994, n. 741.



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