Speciale Pubblicato il 22/09/2014

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Srl, il capitale non incide più sull'organo di controllo

di Gesuato Elisabetta

Il decreto competitività ha eliminato il collegamento tra l'obbligo di nomina dell'organo di controllo e la misura del capitale sociale, con effetto dal 25.06.2014.



Questa modifica dovrebbe comportare una riduzione della presenza dell'organo di controllo nelle srl, e una diminuzione di costi per le piccole-medie imprese. In questa ottica è stato previsto anche che i componenti dell'organo di controllo in carica al 25.06.2014, che sono stati nominati solo a causa del raggiungimento o superamento del capitale minimo di 120.000 Euro, possono essere revocati con decisione dei soci, senza attendere la fine del loro mandato.

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Obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle srl

Il decreto competitività ha abrogato la previsione di legge che collegava l'entità del capitale sociale con l'obbligo di nomina dell'organo di controllo. E' stato infatti abrogato il comma 2 del'art. 2477 del codice civile.
Ciò significa che la misura del capitale sociale non incide più sull'obbligo dell'organo di controllo per una s.r.l.
La relazione illustrativa del decreto motiva tale cambiamento nella necessità di ridurre i costi per le piccole e medie imprese.
L'organo di controllo dunque resta obbligatorio nei seguenti casi:
Per un'applicazione corretta della norma, bisogna verificare nei singoli casi il contenuto dello statuto sociale, in quanto se esso prevede:

La gestione degli organi in carica

L'iter di conversione in legge del decreto ha risolto la problematica legata agli organi di controllo in carica al 25.06.2014, in quelle società in cui sindaci revisori traevano fondamento della propria presenza nell'ammontare del capitale sociale. E' stata infatti inserita una disposizione secondo cui la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore costituisce giusta causa di revoca.
Pertanto per le società che, a seguito dell'intervento del decreto competitività, non si trovano più nell'obbligo di tenuta dell'organo di controllo, in quanto l'organo era stato nominato solo a causa del raggiungimento/superamento dei 120.000 €, è possibile revocare l'organo di controllo con decisione dei soci. In caso contrario l'organo di controllo resterà in carica fino alla fine del mandato.
La decisione di revoca:


TAG: Società di capitali e di persone