Speciale Pubblicato il 29/05/2014

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Il 3 giugno scade la tassa annuale sulle unità da diporto

di Gesuato Elisabetta

Quest'anno la tassa sulle unità da diporto, che riguarda il periodo 1.5.2014-30.4.2015, slitta al 3 giugno in quanto il 31 maggio cade di sabato e il 2 giugno è festivo.



La tassa sulle imbarcazioni è stata introdotta dal decreto salva Italia e l'anno scorso, con il c.d. decreto del fare (D.l. 69/2013) ha subito importanti modifiche, che occorre ricordare in vista della scadenza di pagamento. La tassa, infatti, è stata:
- azzerata per le imbarcazioni fino a 14 metri di lunghezza,
- dimezzata per le imbarcazioni di lunghezza tra i 14,01 ed i 20 metri.
L'importo della tassa è rimasto invece inalterato per le imbarcazioni di lunghezza superiore a 20 metri.
Per saperne di più scarica la Circolare del Giorno n. 106 del 29.05.2014

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Chi deve versare

Sono tenuti al pagamento della tassa sulle imbarcazioni, tutti i proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (per la durata della stessa), laddove residenti nel territorio dello Stato, nonché stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che possiedono unità da diporto.
Sono esenti dal pagamento le imbarcazioni:

L'importo da versare

Dal 22 giugno 2013, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto del fare (D.L. n. 69/2013), la tassa è dovuta nelle seguenti misure:
LUNGHEZZA SCAFO
TASSA ANNUALE
da 14,01 a 17 metri
870 euro
da 17,01 a 20 metri
1.300 euro
da 20,01 a 24 metri
4.400 euro
da 24,01 a 34 metri
7.800 euro
da 34,01 a 44 metri
12.500 euro
da 44,01 a 54 metri
16.000 euro
da 54,01 a 64 metri
21.500 euro
superiore a 64 metri
25.000 euro
La tassa è comunque ridotta della metà per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in kw non sia inferiore a 0,5.
La tassa inoltre è ridotta:
Tali periodi decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di costruzione

Modalità di pagamento

La tassa sulle unità da diporto va versata con il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, utilizzando il codice tributo 3370, istituito con la risoluzione n. 39/E del 24.04.2012.
In alternativa è possibile pagare con un bonifico in euro, a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1222, indicando:

Sanzioni

L’omesso, tardivo o parziale versamento della tassa è soggetto alla sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300% dell’importo non versato.
Resta la possibilità per il contribuente di beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell’istituto del ravvedimento operoso, utilizzando i seguenti codici tributo:
8936
Sanzione – tassa sulle unità da diporto
1931
Interessi – tassa sulle unità da diporto


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