Speciale Pubblicato il 18/03/2014

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Accise: gli aumenti delle aliquote su benzina, alcol, oli lubrificanti

di Susanna Finesso

Gli aumenti per le aliquote delle accise su carburanti, prodotti alcolici, e oli lubrificanti si susseguono per fronteggiare le emergenze finanziarie del Paese. La circolare Assonime avanza perplessità anche sulla base del parere della Corte di Conti



Tra il 1° gennaio e il 1° marzo 2014 sono entrati in vigore vari aumenti delle accise relative ad alcuni importanti prodotti . Nello specifico:
Tali variazioni sono state disposte con provvedimenti d’urgenza nel  2013, per reperire le risorse finanziare per specifici settori istituzionali e economici come ad esempio la tutela, la valorizzazione dei beni artistici e culturali nel nostro Paese, come già in passato era successo per  altr Imotivi  straordinari ed urgenti  (eventi sismici, meteorologici e di immigrazione) .
L'Assonime  (L' Associazione fra le società italiane per azioni) e la Corte dei conti sono concordi nel valutare con preoccupazione gli effetti recessivi di tali aumenti in  quanto, malgrado i previsti maggiori introiti fiscali, essi  possono anche avere di fatto un impatto negativo sui consumi e quindi sulla crescita economica .
Perplessità vengono avanzate anche per l'utlizzo di strumenti normativi "impropri" come i provvedimenti direttoriali  dell Agenzia delle Dogane e Monopoli ,  che non hanno forse  la sufficiente autorità e certezza normativa .

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L' aumento delle accise sui carburanti per autotrazione

Le variazioni in aumento delle aliquote di accisa sui carburanti per autotrazione disposte con la
determinazione direttoriale n. 1457833 del 23 dicembre 2013, in attuazione dell’art. 61 del D.L. n. 69 del 2013 (cosiddetto “decreto del Fare”) , con effetto dal 1° marzo 2014 al 31 dicembre 2014 e sono le seguenti:
Da evidenziare che  nel medesimo periodo di riferimento,  è aumentata anche la  misura dell’accisa su
Tali aumenti delle accise sulla benzina sono solo gli ultimi di una lunga serie, a partire dal mese di aprile 2011, utilizzata per le ragioni di necessità straordinarie di reperimento di fondi,  ma ricordiamo anche che il maggior onere che ne deriva non ha effetto su determinate categorie di autotrasportatori per  il  meccanismo che  riconosce agli esercenti autotrasportatori di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, e ad alcuni esercenti l’attività di trasporto di persone, la possibilità di ottenere il rimborso  di tali maggiori oneri , come previsto dalla L. 16 2002 , D. lgs n. 26/2007 e DL  n. 69 del 2013.  

L'aumento delle accise sui prodotti alcolici

Dal 1° marzo 2014 decorrono anche gli incrementi delle aliquote di accisa per i prodotti alcolici intermedi e l’alcole etilico, fissati dalla determinazione direttoriale del 23  dicembre 201322, emanata  sempre in attuazione delle disposizioni dell’art. 15 del decreto-legge n. 91 del 2013.
La formulazione originaria della determinazione direttoriale del 23  dicembre 2013 ricomprendeva, tra i prodotti interessati anche la birra ma con il recente provvedimento  direttoriale del 25 febbraio 2014, in attuazione dell’art. 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 “Destinazione Italia, , tale incremento è stato soppresso per cui l’aliquota di accisa sulla birra “permane per l’anno 2014 stabilita nella misura di euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato”28. 

Gli ulteriori aumenti previsti per il 2015

A decorrere dal 1° gennaio 2015 ,  le aliquote di accisa relative ai prodotti  sopracitati saranno ulteriormente aumentate. In particolare, gli  aumenti sono gia fissati nelle  misure seguenti:

Il parere di Assonime e Corte dei Conti sugli aumenti delle accise

Nella recente circolare 9 del 13 Marzo 2014 dell'Assonime, l'influente  associazione che riunisce le società per azioni italiane,  fa alcune importanti considerazioni .
Innazitutto evidenzia che gli aumenti di aliquote hanno pesanti effetti anche in quanto appesantiscono "l’ulteriore componente fiscale , Iva e addizionali regionali"   che grava su tali prodotti , tenendo presente  tra l'altro che alcune Regioni hanno deliberato incrementi delle addizionali regionali o creato una nuova imposta ad hoc detta IRBA  (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione). Si tratta in particolare di Calabria, Lazio Piemonte, Liguria, Marche .
Inoltre l'Assonime, citando anche  “Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle   coperture finanziarie adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. Leggi pubblicate nel  quadrimestre settembre-dicembre 2013”, della Corte di Conti a sezioni Unite, ammonisce che:
"tali aumenti se, da un lato, hanno contribuito ad incrementare i costi relativi al trasporto dei beni e, di conseguenza, il costo dei beni stessi, specie di quelli di più largo  consumo – dall’altro, potrebbero non sortire l’effetto di maggior gettito erariale cui erano destinati. con pericoli squilibri nei programmato equilibrio dei conti pubblici infatti  il notevole incremento della pressione fiscale sulla benzina  e sul gasolio – da un lato – e la grave crisi economica in atto – dall’altro – hanno   contribuito a determinare una significativa contrazione dei relativi consumi".
La circolare della Assonime, riprendendo ancora l'autorevole parere della Corte dei conti  avanza perplessità anche sotto un profilo più strettamente giuridico in quanto gli incrementi delle aliquote di accisa intervenuti nel periodo aprile 2011 – marzo 2014 , sono stati "stabiliti prevalentemente con Determinazioni   emanate  dal Direttore dell’Agenzia delle dogane" (divenuta dal 1° dicembre 2012: Agenzia delle dogane e   dei monopoli) le quali sebbene in attuazione di disposizioni normative di rango primario. sono disposizioni di prassi che “oltre a rappresentare di fatto una riconfigurazione non irrilevante   dell’equilibrio tra i poteri dello Stato”,  potrebbero  rischiare di  " infondere nel sistema elementi di  incertezza circa l’effettiva portata finanziaria delle disposizioni, il che rileva anche dal  punto di vista del rapporto che intercorre tra pubblica amministrazione e platea dei  destinatari".


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