Speciale Pubblicato il 15/07/2013

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Iva: chiarimenti sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi

di Dott. Raffaele Pellino

La volontà contrattuale determina il momento di effettuazione dei servizi quando le parti non hanno conoscenza dell’ultimazione della prestazione o il corrispettivo non è ancora determinabile.



Con la CM 16/2013 l’Agenzia fornisce indicazioni di carattere generale sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche e sui connessi adempimenti ai fini Iva nonché risponde a specifici interrogativi concernenti il settore dei servizi di telecomunicazione.
Per saperne di più scarica la Circolare del giorno n. 149 del 15.07.2013

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Prestazioni di servizi generiche: principi generali

Per le prestazioni di servizi cd “generiche” (art. 7-ter, DPR 633/72) il momento “di effettuazione” della prestazione è individuato:

Anticipazione del momento di effettuazione

Se prima dell’ultimazione della prestazione è pagato (in tutto o in parte) il corrispettivo, la prestazione si intende effettuata:

Servizi periodici o continuativi

Per le operazioni di carattere periodico e continuativo rese/ricevute da/a soggetti passivi non stabiliti nel territorio italiano (UE e extra-UE) il momento di effettuazione della prestazione va identificato con la data di maturazione dei corrispettivo ovvero il 31/12 di ciascun anno, fino all’ultimazione della prestazione, se la stessa è effettuata:

Prestazioni erogate in unica soluzione o periodiche

In merito alla distinzione tra prestazioni erogate in un’unica soluzione e prestazioni continuative o periodiche, l’Agenzia ha precisato che il contenuto e la finalità dell’obbligazione contrattuale sono determinanti:
Nel nostro ordinamento, infatti, si distinguono i contratti che prevedono l’esecuzione unica o istantanea della prestazione e i contratti in cui la prestazione è distribuita o reiterata nel tempo, per i quali, cioè, la durata è elemento essenziale per la determinazione della prestazione.
Qualora si determini uno sfasamento temporale tra ultimazione della prestazione e conoscenza dell’ultimazione stessa da parte del committente, la circolare precisa che: saranno i documenti scambiati tra le parti.. ad avere un ruolo determinante in ordine alla tempistica degli adempimenti contabili che il committente/prestatore dovrà effettuare ai fini dell’assolvimento dell’imposta”.
Un problema particolare, si pone poi, qualora la prestazione sia ultimata, ma il corrispettivo non sia ancora determinabile perché la relativa quantificazione dipende da elementi fattuali non ancora realizzati e, quindi, non conosciuti dalle controparti alla data di effettuazione dell’operazione.
In tale caso, secondo la CM 16/2013 rileva il momento in cui saranno noti i predetti elementi che permettono di determinare il corrispettivo: “purché i particolari criteri di individuazione del momento di ultimazione della prestazione o di maturazione del corrispettivo siano preventivamente stabiliti in sede contrattuale”.
Solo in tale momento sorgerà l’obbligo di assolvimento dell’imposta, salvo, naturalmente, che per eventuali acconti di prezzo già corrisposti.

Regime sanzionatorio

Per quanto riguarda eventuali sanzioni relative l’integrazione della fattura o l’emissione dell’autofattura anteriormente all’effettuazione della prestazione, l’Agenzia contempla due ipotesi.
Una prima ipotesi riguarda l’integrazione anticipata della fattura ricevuta dal prestatore UE; in tal caso, il committente nazionale avendone l’obbligo non è sanzionato per l’anticipata integrazione della fattura.
Una seconda ipotesi riguarda il caso di un’autofattura anticipata, prevista esclusivamente quando il committente non ha ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (art. 46, DL 331/93).
Al di fuori di quest’ultima ipotesi, la circolare esclude l’applicazione di sanzioni nei confronti del committente se emette l’autofattura prima dell’effettuazione della prestazione per obiettive condizioni di incertezza in relazione all’individuazione del momento impositivo, ovvero per un errore scusabile nella sua determinazione.


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