Speciale Pubblicato il 03/07/2013

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La procedura di Piano del consumatore per la composizione delle crisi da sovraindebitamento

di Dott. Visconti Gianfranco

Le fasi della procedura del Piano del consumatore delle crisi da sovraindebitamento disciplinato dalla Legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179



Il Piano del consumatore, disciplinato dagli artt. 12-bis e 12-ter della Legge 3/2012, è una procedura paraconcorsuale finalizzata a risolvere, appunto, la crisi da sovraindebitamento del consumatore, cioè della “persona fisica che agisce (acquistando per sé o per altri beni o servizi) per scopi estranei all’attività […] professionale (cioè lavorativa) eventualmente svolta”, ai sensi della lettera a) dell’art. 3 del Decreto Legislativo n° 206 del 2005 (il “Codice del consumo”).
Il Piano del consumatore, riservato solo a questo tipo di soggetti, può essere utilizzato in alternativa all’accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento e alla procedura di liquidazione del patrimonio ed è modellato sulla procedura dell’accordo di composizione con la differenza fondamentale che per l’omologazione di esso non occorre ottenere il consenso dei creditori. Pertanto, il piano del consumatore è più semplice e veloce rispetto all’accordo di composizione.

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Il deposito in Tribunale e l’omologazione del Piano del consumatore

Il Giudice, se la proposta di piano del consumatore soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della Legge 3/2012, e verificata l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto la prima udienza, disponendo, a cura dell’organismo di composizione della crisi che assiste il consumatore sovra indebitato, la comunicazione, almeno 30 giorni prima dell’udienza, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito presso il Tribunale della documentazione di cui all’art. 9 della Legge 3/2012 (cioè della proposta di piano più i documenti allegati previsti dai commi 2°, 3° e 3°-bis dell’art. 9 esaminati nel Paragrafo 2) e l’udienza non devono trascorrere più di 60 giorni (1° comma dell’art. 12-bis. Tutti i termini in esso previsti in questo articolo non sono però perentori).
Quando, nelle more della comunicazione ai creditori di cui al capoverso precedente (la legge dice erroneamente “della convocazione”, ma qui non c’è nessuna convocazione dei creditori che però possono presentare contestazioni prima e nel corso dell’udienza, come si deduce dai commi 3° e 4° dell’art. 12-bis), la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata può pregiudicare la fattibilità del piano, il Giudice, con lo stesso criterio di fissazione dell’udienza, può disporre la sospensione degli stessi finché il provvedimento di omologazione non diventa definitivo (2° comma).
Successivamente, verificata la fattibilità del piano del consumatore e l’idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili (art. 545 c.p.c.), dell’IVA e delle ritenute di acconto operate e non versate ai dipendenti, collaboratori, ecc. e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all’effettivo ammontare dei crediti, il Giudice, se esclude che il consumatore – debitore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere oppure ha colposamente determinato il sovra indebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, con decreto omologa il piano, disponendo per esso una forma idonea di pubblicità da effettuarsi a cura dell’organismo. L’omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta di piano del consumatore. Il decreto di omologazione è equiparato all’atto di pignoramento.
Quando il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati del debitore o di suoi garanti, il decreto deve essere trascritto a cura dell’organismo di composizione della crisi che assiste il consumatore – debitore.
Con l’ordinanza di diniego dell’omologazione del piano il Giudice dichiara l’inefficacia dell’eventuale provvedimento di sospensione dei procedimenti specifici di esecuzione forzata in essere contro il patrimonio del debitore o singoli beni di esso (3° comma).
Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza, in primo luogo economica, del piano, il Giudice omologa quest’ultimo se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall’esecuzione di esso in misura non inferiore alla soluzione rappresentata dalla liquidazione del patrimonio del debitore disciplinata dagli artt. 14-ter e seguenti della Legge 3/2012 (trattata nei Paragrafi 6 e 7) (comma 4°).
Anche a questa procedura si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e seguenti del Codice di Procedura Civile sui procedimenti in camera di consiglio. L’eventuale reclamo avverso il decreto si propone al Tribunale e del collegio che decide non può fare parte il Giudice che ha emanato il provvedimento (comma 5°).

Gli effetti del Piano del consumatore

Dalla data di omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore ad essa non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né possono iniziare o proseguire azioni cautelari od acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore – consumatore che ha presentato la proposta di piano (art. 12-ter, 1° comma).
Questi effetti dell’omologazione vengono meno se non sono pagati i crediti impignorabili (art. 545 c.p.c.), oppure l’IVA o le ritenute operate e non versate. L’accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al Tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 737 e ss. c.p.c. Il reclamo verso questa decisione si propone sempre al Tribunale e del collegio non può fare parte il Giudice che ha pronunciato il provvedimento (comma 4°).
Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori a partire dal momento in cui è stata eseguita la pubblicità per esso disposta dal Giudice. I creditori con causa o titolo posteriore a questa data non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano (2° comma).
L’omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso (3° comma).
La revoca di diritto e la conseguente cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore hanno luogo quando il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle Amministrazioni Pubbliche (comprese le Agenzie fiscali) e agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie (INPS, INAIL, ecc.) oppure se compie durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori (art. 14-bis, 1° comma che richiama il 5° comma dell’art. 11). La cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore comporta la conseguenza che ogni creditore può tornare ad agire individualmente sul patrimonio del debitore - consumatore.
Il Tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio col debitore – consumatore, oltre che nelle ipotesi di cui al capoverso precedente, dichiara cessati gli effetti dell’omologazione del piano anche nei seguenti casi (che in parte coincidono con le ipotesi del precedente capoverso):
  1. quando, da parte del debitore, e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti (sono atti in frode ai creditori). In questo caso, il ricorso per la dichiarazione di revoca dell’omologazione del piano del consumatore è proposto da qualsiasi creditore, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta di uno degli atti citati ed, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano del consumatore;
  2. se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore. In questo secondo caso, il ricorso per la dichiarazione di revoca dell’omologazione del piano del consumatore è proposto da qualsiasi creditore, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta di uno degli atti citati ed, in ogni caso, non oltre un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano del consumatore (2°, 3° e 4° comma).
La dichiarazione di revoca e di cessazione degli effetti dell’omologazione del piano del consumatore non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede sui beni o sulle altre componenti del patrimonio del debitore (5° comma).
A questa decisione del Tribunale si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. c.p.c. sui procedimenti in camera di consiglio. Il reclamo verso questa decisione si propone sempre al Tribunale e del collegio non può fare parte il Giudice che ha pronunciato il provvedimento oggetto di reclamo (comma 6°).

Vedi anche la normativa:

1 FILE ALLEGATO:
Legge del 27 gennaio 2012 n. 3 - Crisi da sovraindebitamento