Speciale Pubblicato il 25/06/2013

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Crisi da sovraindebitamento: i soggetti ammessi alla procedura

di Dott. Visconti Gianfranco

I soggetti a cui si applicano le procedure paraconcorsuali introdotte dalla Legge n. 3 del 2012



I soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3 del 27.01.2012 (in vigore dal 29 febbraio 2012). Le procedure riguardano i debitori (consumatori, imprenditori, professionisti, imprese, ecc.) non soggetti alla Legge Fallimentare disciplinata dal Regio Decreto n. 267 del 1942.

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Sovraindebitamento e presupposti di ammissibilità

La Legge n. 3 del 2012, successivamente modificata con il D.L. 18 Ottobre 2012, n.179 (decreto Sviluppo Bis, convertito nella L. 221 del 17 dicembre 2012) ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento una procedura di esdebitazione destinata a tutti quei soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare. La situazione di sovraindebitamento, che costituisce il presupposto della nuova procedura, è definita all’art. 6 comma 2 della L. n. 3/2012 come “una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni”.
soggetti ammessi al procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento sono tutti coloro che non possono accedere a procedure concorsuali, ovvero tutti i soggetti che non possono essere dichiarati falliti, né chiedere un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione dei debiti (Legge fallimentare disciplinata dal Regio Decreto n. 267 del 1942). In particolare, si tratta di:
Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono tre:
  1. l’accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento,
  2. il piano del consumatore e
  3. la liquidazione del patrimonio del debitore che è alternativa alle prime due ma che ha le stesse finalità.
Segnaliamo che è la prima volta che nell’ordinamento giuridico italiano vengono introdotte delle procedure che possiamo senz’altro definire paraconcorsuali (perché trovano il loro modello in quelle della Legge Fallimentare) applicabili anche al consumatore, come avviene invece da gran tempo nel diritto statunitense. Esse non generano gli effetti che la sentenza dichiarativa del fallimento produce per la persona del fallito anche quando il soggetto a cui si applicano non è un consumatore.
E’ anche la prima volta che nel nostro ordinamento viene introdotta una procedura diversa dalla liquidazione dell’ente finalizzata a risolvere la crisi da sovraindebitamento, quindi di insolvenza, degli enti privati senza scopo lucro (associazioni, fondazioni, comitati disciplinati dagli articoli da 14 a 42 del Codice Civile), precisamente l’accordo di composizione di queste crisi che esamineremo nel prossimo speciale. Questa procedura permette all’ente sovraindebitato di risolvere la crisi senza doversi sciogliere o estinguere e di continuare la propria attività (lo stesso vale per le imprese che possono utilizzare queste procedure).
Le piccole imprese individuali o collettive (società di persone, di capitali o cooperative, comprese le cooperative sociali) a cui si applicano queste procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento sono, come abbiamo detto, quelle che non possono essere assoggettate alle procedure concorsuali, vale a dire quelle che, a norma dell’art. 1° della Legge Fallimentare (il Regio Decreto n° 267 del 1942 riformato prima dal Decreto Legislativo n° 5 del 2006 e poi dal Decreto Legislativo n° 169 del 2007) presentano tutte e tre queste caratteristiche:
Infine, non sono soggette a fallimento anche le imprese agricole (a prescindere dagli indicatori dell’art. 1° della Legge Fallimentare che abbiamo appena visto) per cui pure ad esse si possono applicare le procedure paraconcorsuali previste dalla Legge 3/2012, come confermato dal comma 2°-bis dell’art. 7 della Legge 3/2012. Nella tabella che segue vediamo le procedure che possono essere utilizzate dai diversi tipi di debitori non soggetti al fallimento.
TABELLA 1) Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento che possono essere utilizzate dalle diverse tipologie di debitori non soggetti al fallimento
TIPOLOGIA DI DEBITORE
 
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
CONSUMATORE
(persona fisica che acquista beni o servizi per scopi estranei alla sua attività professionale)
1)     accordo di composizione della crisi da sovra indebitamento (cioè di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti);
2)     piano del consumatore (stessi contenuti);
3)     liquidazione del patrimonio.
IMPRESA NON SOGGETTA AL FALLIMENTO (imprese agricole e piccole imprese ex art. 1° della Legge Fallimentare, anche in forma di società cooperativa)
1)     accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (cioè di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti);
2)     liquidazione del patrimonio.
ENTE PRIVATO SENZA SCOPO DI LUCRO od ENTE NON COMMERCIALE
(associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione, comitato)
1)    accordo di composizione della crisi di sovraindebitamento (cioè di ristrutturazione e soddisfazione dei debiti).
2)    la liquidazione del patrimonio prevista dalla Legge 3/2012 non può essere utilizzata da queste organizzazioni perché per esse la legge prevede una apposita procedura di liquidazione agli artt. 11 – 21 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile (questa disciplina è prevista per le persone giuridiche, ma si applica per analogia anche agli enti di fatto, cioè quelli senza personalità giuridica).
Vedi anche la normativa:

1 FILE ALLEGATO:
Legge del 27 gennaio 2012 n. 3 - Crisi da sovraindebitamento