Speciale Pubblicato il 15/04/2013

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Pex: i recenti chiarimenti del fisco su commercialità e start-up

di Dott. Raffaele Pellino

Con la recente CM 7/2013 l’Agenzia fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina relativa alle partecipazioni esenti di cui all’art. 87 del TUIR (cd “pex”).



Si tratta, in particolare, della disciplina in base alla quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni detenute da soggetti IRES sono esonerate dalla tassazione nella misura del 95%, al ricorrere di determinate condizioni, quali:
Per ulteriori approfondimenti scarica la Circolare del Giorno n. 78 del 15.04.2013

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Esercizio impresa commerciale

In primis, la circolare in esame dedica ampio spazio ai chiarimenti relativi al requisito della “commercialità”; in particolare, secondo l'Agenzia, si è in presenza di “un’impresa commerciale” ai fini pex qualora:

Commercialità imprese in Start-up

Ai fini della determinazione del momento a partire dal quale l’impresa è qualificabile come “commerciale”, occorre identificare le attività prodromiche finalizzate all’allestimento della struttura organizzativa aziendale necessaria all’esercizio dell’attività d’impresa (fase di “start-up”).
Pertanto, il periodo di start up (ad es. quello per studi preparatori, ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni, ricerche di mercato e addestramento personale) assume una connotazione commerciale, ai fini pex, se viene seguito dallo svolgimento dell’attività d’impresa.
In pratica, la “commercialità” sussiste già nella fase di start up sempreché la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi a svolgere l’attività per la quale è costituita.
Sul punto, l’Agenzia afferma, inoltre, che in alcuni settori, determinate attività che potrebbero essere ritenute in linea di principio meramente preparatorie, possono considerarsi, al contrario, esplicative dell’esercizio di attività di impresa. Tali sono le concessionarie di lavori pubblici e le imprese operanti nel settore energetico.

Immobiliari di gestione

Nell’ambito delle immobiliari di gestione, al fine di individuare un’attività prevalentemente attiva rispetto a quella passiva consistente nella sola percezione dei canoni di locazione, assumono rilievo i servizi complementari e funzionali all’utilizzazione unitaria del complesso immobiliare, con finalità diverse dal mero godimento dello stesso. Si tratta, ad esempio dei servizi relativi alla richiesta e gestione delle autorizzazioni amministrative, alla gestione amministrativa e finanziaria relativa alle attività svolte all’interno del complesso immobiliare. Sotto il profilo quantitativo, tale tipologia di servizi deve essere di significativa entità, in modo tale da rendere l’attività di locazione/affitto non più preminente ma inserita in una più ampia attività di prestazioni di servizi.

Pex e società di comodo

Per quanto riguarda, infine, la coesistenza della disciplina pex con quella relativa alle società di comodo, l’Agenzia precisa che non esiste un’alternatività o una prevalenza tra le discipline; tuttavia, è possibile non poter fruire della pex in presenza di una società che ha superato il test di operatività, mentre può spettare in presenza di società che non hanno superato il test.