Speciale Pubblicato il 02/01/2013

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Tassazione polizze assicurative estere: chiarimenti dalle Entrate

di Dott. Raffaele Pellino

Per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle polizze estere basta l’accredito dell’importo corrispondente al riscatto della polizza, anche in assenza di un mandato per la riscossione



Con la CM 41/2012 l’Agenzia interviene sul tema della tassazione delle polizze assicurative estere apportando alcuni chiarimenti alle modifiche previste dall’art. 68 del DL 83/2012. In particolare, i rendimenti finanziari derivanti da contratti di assicurazione sulla vita nonché di capitalizzazione sono soggetti all’imposta sostitutiva prevista dall’articolo 26-ter del DPR 600/73 anche se corrisposti da soggetti esteri a persone fisiche residenti nel territorio dello Stato non esercenti attività d’impresa.

Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 260 del 28.12.2012

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Regole di tassazione

L’imposta è dovuta, dal 2012, nella misura del 20%, ridotta al 12,50% per la parte di reddito riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione/ acquisto ed il 31/12/2011.
All’applicazione e al versamento di tale imposizione sono tenute sia le assicurazione estere con stabile organizzazione in Italia che le assicurazioni estere che operano in Italia in regime di libera prestazioni di servizi e che hanno optato per l’imposta sostitutiva sui redditi, direttamente o tramite un rappresentante fiscale. Tale opzione va comunicata al contraente e all’Amministrazione finanziaria nella prima dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari che l’impresa è obbligata a presentare in relazione alle imposte sostitutive trattenute e versate.
Il comma 1 del citato art. 68 introducendo un nuovo periodo all’articolo 26-ter, co.3 del DPR 600/73 stabilisce l’obbligo di sostituzione tributaria anche per gli intermediari attraverso i quali sono riscossi i redditi di capitale derivanti dai contratti stipulati con compagnie estere di assicurazione.
Tale disposizione, in sostanza:

sempreché l’imposizione non sia già stata applicata, previa opzione, dalla compagnia estera o dal rappresentante fiscale della stessa residente in Italia che risponde in solido con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione e versamento dell’imposta.
I sostituti d’imposta (per lo più, banche e società fiduciarie) applicano la predetta imposta sostitutiva sui redditi di capitale di natura assicurativa qualora:

Il comma 2 del citato articolo 68 ha introdotto il comma 2-sexies nell’art. 1 del DL 209/2002, che prevede l’applicazione dell’imposta dovuta dalle compagnie di assicuratrici sulle riserve matematiche dei rami vita anche da parte dei soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contratti di assicurazione esteri e che operano quali sostituti di imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui la compagnia non si avvalga della facoltà di provvedere agli adempimenti di sostituzione tributaria. Tale disposizione prevede a carico degli intermediari l’obbligo di versamento dell’imposta nella misura dello 0,35%, considerando quale base imponibile il valore del contratto assicurativo “intermediato”.
Nel caso in cui gli intermediari non ricevano dal contraente la provvista per effettuare il versamento delle imposte, questi ultimi devono comunicarlo nel modello 770 all’Amministrazione finanziaria, che provvederà a iscrivere a ruolo gli importi dovuti.
 

Sanzioni

Nel caso in cui l’intermediario, pur disponendo della provvista non effettui (in tutto o in parte) il versamento ovvero, effettui il versamento ma oltre il termine previste per le relative sanzioni si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi pari al 30% (DLgs 471/97) così come le consuete diposizioni relative all’istituto del “ravvedimento operoso” (DLgs 472/97).



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