Speciale Pubblicato il 26/11/2012

Le responsabilità degli amministratori delle associazioni no profit

di Dott: Sergio Ricci

L’organo amministrativo è l’organo competente a gestire e a rappresentare l’ente ed è nominato secondo le modalità e le procedure contenute nell’atto costitutivo e nello statuto. La fonte dei poteri degli amministratori è individuata nel contratto di associazione, vale a dire nell’atto costitutivo (comprensivo di statuto).



Strettamente legato a tale ruolo vi è anche la responsabilità per gli atti che vengono compiuti o per quelli che vengono omessi, se dovuti. L’unica disposizione contenuta nel codice civile che disciplina espressamente la responsabilità degli amministratori delle persone giuridiche riconosciute, diverse dalle società, è l’articolo 18 del codice civile che stabilisce quanto segue:
Gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme sul mandato. E’ però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all’atto che abbia causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso”...

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