Speciale Pubblicato il 17/10/2012

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I tagli alle detrazioni e deduzioni Irpef della legge di stabilità

di Gesuato Elisabetta

La versione “definitiva” del Ddl di stabilità conferma la stretta sugli oneri deducibili e detraibili ai fini Irpef già a partire da Unico/730 2013, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente. "La violazione dello statuto si è resa necessaria per ragioni di copertura", ha detto il ministro Grilli.



Sfuggono alla franchigia dei 250 € le spese mediche di assistenza per i portatori di handicap, i contributi previdenziali e assistenziali, nonché alcune tipologie di erogazioni liberali. Subiscono, invece, la nuova franchigia tutti gli altri oneri deducibili e detraibili indicati agli articoli 10 e 15 del tuir. Non vanno computate nel tetto massimo di spese detraibili di 3.000 € le spese mediche. Questo il nuovo perimetro dei limiti alla deducibilità e detraibilità delineato con la versione definitiva del ddl stabilità, che dovrà comunque ora affrontare l’iter parlamentare.

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Aliquote Irpef

È confermata la riduzione di un punto percentuale delle prime due aliquote Irpef, previste per i primi due scaglioni di reddito. Le nuove aliquote saranno pertanto:

Franchigia di 250 Euro per gli oneri deducibili e detraibili

È confermata la franchigia di 250 € per le spese la cui deducibilità o detraibilità dal reddito complessivo Irpef è indicata agli art. 10 e15 del tuir, con alcune eccezioni:

La franchigia non si applica ai contribuenti con redditi complessivi inferiori o uguali a 15.000 €, mentre si applica anche a taluni oneri non espressamente indicati negli articoli 10 e 15 del tuir, ma con riferimento ai quali la detrazione o la deduzione è riconducibile nell’ambito di tali articoli (ad esempio le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore, alla società di cultura “La Biennale di Venezia”, all’ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova).
 

Massimale di 3.000 €

È fissato un limite massimo di 3.000 Euro, per ciascun periodo d’imposta, di spese detraibili indicate all’articolo 15 del tuir. Sono escluse da questo limite annuale:

Il computo del tetto massimo di 3.000 € non si applica ai contribuenti con redditi complessivi inferiori o uguali a 15.000 €, mentre si applica anche a taluni oneri non espressamente indicati nell’articolo 15 del tuir, ma con riferimento ai quali la detrazione è riconducibile nell’ambito di tale articolo.
 

Retroattività in deroga allo statuto del contribuente

La franchigia di 250 Euro e il massimale di 3.000 €, illustrati nei paragrafi precedenti, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, in deroga allo Statuto del contribuente. I nuovi limiti, dunque, avranno effetto già in Unico 2013 o mod. 730/2013.


4 FILE ALLEGATI:
Ddl stabilità 2013 Relazione illustrativa legge stabilità Articolo 10 Tuir Articolo 15 Tuir

TAG: Oneri deducibili e Detraibili