Speciale Pubblicato il 05/08/2011

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Imprese turistico-ricettive: Iva detraibile per il CNDCEC

di Dott. Raffaele Pellino

E’ illegittima, in quanto contrasta con il principio di neutralità, l’ indetraibilità Iva sugli acquisti di fabbricati a destinazione abitativa e sulle spese di manutenzione, recupero o gestione degli stessi, nei confronti delle imprese che, nell’esercizio di attività turistico-ricettive, applicano l’imposta ai servizi resi ai clienti (aliquota agevolata al 10%). E’ questa in sintesi, la posizione espressa dal CNDCEC in uno studio diffuso lo scorso 14 luglio in relazione alla crescente diffusione, nelle località turistiche italiane, di attività ricettive quali affittacamere, residence, Bed and breakfast ed agriturismi realizzati attraverso l’utilizzo di unità immobiliari ad uso abitativo.



La crescente diffusione, nelle località turistiche italiane, di attività ricettive quali affittacamere, residence, Bed and breakfast ed agriturismi realizzati attraverso l’utilizzo di unità immobiliari ad uso abitativo (categoria catastale “A” ad eccezione dell’A10) ha indotto la commissione del CNDCEC a fornire indicazioni in materia fiscale relativa a tali tipologie d’ impresa.
Come noto, la normativa Iva esclude la detraibilità delle spese sostenute in relazione ad un immobile strumentale (si tratta di beni strumentali per destinazione in quanto necessari per lo svolgimento dell’attività).
Pertanto, come si evince dalla norma, è prevista l’ indetraibilità Iva per :

di fabbricati o loro porzioni a destinazione abitativa.
 

Sono esclusi da tale indetraibilità:

Osserva: secondo il consiglio, la ratio della norma è da individuare nel fatto che le operazioni attive di cessione e di locazione di fabbricati abitativi sono normalmente esenti Iva con conseguente indetraibilità per gli acquisti ad essi relativi (principio indetraibilità Iva su acquisti afferenti ad operazioni esenti).

La posizione dell’ Amministrazione Finanziaria
Il Consiglio, nel documento in esame, osserva che nessuna indicazione arriva dall’Amministrazione finanziaria circa il diritto alla detraibilità Iva per gli acquisti di immobili ad uso abitativo (e relative spese) da parte di imprese che svolgono attività turistico ricettiva.
Va precisato, però, che l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 196/E/2007 afferma il seguente principio: “posto che gli immobili saranno utilizzati nell’ambito dell’attività ricettiva, imponibile ai fini iva …, l’imposta assolta sull’acquisto degli immobili potrà essere detratta nei limiti e alle condizioni dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972”
Pertanto, in virtù di tale affermazione, l’Agenzia emette avvisi di accertamento aventi ad oggetto: 
-  l’ indetraibilità Iva sugli acquisti di immobili ad uso abitazione e sulle relative spese
-  nei confronti di imprese che esercitano attività turistico ricettiva.

Tali avvisi di accertamento risultano motivati essenzialmente in base ad una interpretazione letterale dell’art. 19 bis 1), lettera i) del d.p.r. 633/1972 in quanto il panorama giurisprudenziale risulta alquanto scarno, con assenza di pronunce di legittimità e scarsa presenza di giudizi di merito.
 

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Parere della commissione del CNDCEC

E’ illegittima, secondo il parere della commissione del CNDCEC, in quanto contrasta con il principio di neutralità, l’ indetraibilità Iva nei confronti delle imprese che, nell’esercizio di attività turistica, applicano l’imposta ai servizi resi ai clienti della struttura ricettiva (aliquota agevolata al 10%).

Principio neutralità iva: “è detraibile dall'ammontare dell' imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione”.

Questo principio rappresenta il cardine su cui si fonda il meccanismo della determinazione dell’imposta dovuta (o dell’eccedenza a credito), quale correlazione tra l’imposta relativa alle operazioni imponibili e quella sugli acquisti inerenti (detrazione esclusa per operazioni esenti/non soggette);
Pertanto, secondo la commissione:

Inoltre, sottolinea il consiglio, una interpretazione della norma che negasse tale detraibilità dell’iva per le imprese turistico ricettive sarebbe illegittima per violazione: 
-  della normativa comunitaria (direttiva 2006/112/CE) 
-  dei principi interpretativi contenuti in varie sentenze della Corte di giustizia CE.

Disciplina comunitaria
Secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria esiste una univoca relazione tra l’IVA addebitata sugli acquisti di beni/servizi e la sua detraibilità, determinata dalla necessità che i beni/servizi siano impiegati per effettuare operazioni (attive) soggette ad imposta.

Art. 168 Direttiva 2006/112/CE: “nella misura in cui i beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall'importo dell'imposta di cui è debitore gli importi seguenti: a) l’iva dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo

Tale norma, essendo precisa ed incondizionata, non permette all’amministrazione finanziaria alcuna deroga al principio di detrazione
 

Conclusioni della commissione

In definitiva, secondo il CNDCEC la norma sull’ indetraibilità IVA (Art. 19 bis 1, lett. i) del DPR 633/72) non permette deroghe al principio della detrazione salvo nei casi espressamente consentiti (non comprende gli acquisti relativi a immobili ad uso abitativo).
Da ciò consegue che la norma interna, per essere compatibile con la normativa comunitaria, deve essere interpretata alla luce dei principi generali dell’IVA (ovvero obbligatorietà del diritto alla detrazione Iva).
Pertanto, l’ indetraibilità rileva solo in caso:
- di operazioni esenti 
-  di operazioni non soggette ad Iva
essendo altrimenti contraria all’ordinamento comunitario.