Speciale Pubblicato il 07/06/2011

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Versamento ICI 2011

di Dott. Raffaele Pellino

Entro il prossimo 16 giugno i soggetti che detengono immobili, fabbricati, aree edificabili o terreni agricoli ubicati sul territorio Italiano sono tenuti al versamento dell’ imposta comunale sugli immobili (ICI) in acconto per il 2011 ovvero, in unica soluzione per chi sceglie di versare per intero l’importo dovuto. L’imposta, infatti, non essendo interessata dalla recente proroga dei termini di versamento resta, pertanto, ancorata alla sua scadenza originaria.



Come noto, con il D.L. n. 93/2008 è notevolmente diminuita la platea dei contribuenti soggetti al versamento dell’imposta. Sono, pertanto, esclusi dal versamento gli immobili:

Continuano a versare il tributo i proprietari di immobili appartenenti alle categorie catastali:

- A/1 abitazioni di tipo signorile
- A/8 ville
- A/9 castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico

che sono assoggettati all’imposta anche se adibiti ad abitazione principale.
 

Osserva:  per gli immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 e destinati ad abitazione principale dal risultato si scomputa l’ammon¬tare della detrazione per l’abitazione principale. Tale detrazione pari ad €.103,29 può essere innalzata fino ad €. 258,23 dal regolamento comunale il quale, in alternativa, può anche prevedere la riduzione fino al 50% dell’imposta dovuta.

In generale, si rammenta che i contribuenti chiamati al versamento dell’ ICI sono i titolari:

Riguardo quest’ultimo si precisa che:
- in caso di locazione (non finanziaria), comodato d’uso ed affitto di azienda la soggettività passiva ICI permane in capo al proprietario dell’immobile;
-  l’art. 8, comma 1, Legge n. 99/2009 ha disposto che “per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto”.

Sono, inoltre, soggetti al versamento ICI :

L’ esclusione dal versamento riguarda invece:

Enti non commerciali
Sono esclusi dal versamento ICI, a condizione che le attività non siano svolte esclusivamente in forma commerciale, gli immobili:

I Comuni possono limitare tale esenzione (potestà regolamentare) esclusivamente con riferimento ai fabbricati posseduti ed effettivamente utilizzati dagli enti non commerciali.
 

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Versamento imposta 2011


Come noto, l'Imposta comunale sugli immobili viene versata in due scadenze (acconto e saldo) relative a quanto dovuto per l’anno in corso. Pertanto, per il versamento ICI 2011:
- Acconto - entro il 16 giugno 2011: viene determinato in misura pari al 50% dell'imposta dovuta sulla base di aliquote e detrazioni che ciascun Comune ha previsto per il periodo d'imposta 2010;

-  saldo - entro il 16 dicembre 2011: viene determinata l'imposta effettivamente dovuta per il 2011 sulla base di aliquote e detrazioni per il 2011 conguagliando quanto già versato in sede di acconto;
 

- unica soluzione - entro il 16 giugno 2011: si provvederà a determinare il reale debito d'imposta applicando aliquote e detrazioni per il 2011 qualora il Comune abbia deliberato tali aliquote in tempo utile;
 

Al riguardo, si rammenta che il Comune, in virtù della potestà regolamentare, può consentire il versamento dell’intero importo dovuto anche in un’unica soluzione entro il 16.12.2011 senza applicazione di interessi. Tale possibilità è prevista anche per le persone fisiche residenti all’estero con l’ applicazione degli interessi del 3%.
 

Modalità di versamento
Generalmente, il versamento ICI viene effettuato utilizzando:

- a favore del Comune che provvede direttamente alla riscossione dell’ imposta oppure si avvale dei servizi di C/c postale;
-  a favore dell’Agente della riscossione competente, con versamento diretto o con C/c postale;
-  a favore di altro soggetto cui il Comune affida la riscossione;

- 3901 ICI per l’abitazione principale
- 3902 ICI per i terreni agricoli
- 3903 ICI per le aree fabbricabili
- 3904 ICI per gli altri fabbricati

Al riguardo si fa presente che:

Aspetti generali connessi al versamento
In generale, ai fini del versamento Ici:

- nello stesso Comune: effettua unico versamento;

-in Comuni diversi: effettua diversi versamenti per ogni Comune di ubicazione degli immobili.

Ravvedimento operoso

Qualora l’imposta versata risulti inferiore a quella dovuta, il contribuente può sanare l’omesso o insufficiente versamento avvalendosi dell’ istituto del ravvedimento operoso applicabile all’ICI in forza dell’art. 16 del DLgs. 18.1.97 n. 473.
 

Se il contribuente utilizza, per il versamento Ici, un bollettino postale, ai fini del ravvedimento operoso è necessario sullo stesso:

Mentre, nel caso in cui il contribuente utilizza, per il versamento Ici, il modello F24, ai fini del ravvedimento operoso è necessario sullo stesso: