Con la risoluzione n. 69/E del 21.06.2012 l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire la portata del differimento delle imposte derivanti da Unico 2012, disposto con Dpcm dello scorso 6 giugno, precisandone in particolare gli effetti sul piano della rateazione.
Tuttavia, alcune precisazioni contenute nel documento di prassi avevano sollevati alcuni dubbi, risolti ora con la nuova versione della risolzione.
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Ricordiamo che con la risoluzione n. 69/E del 21.06.2012 l’Agenzia delle Entrate aveva definito i soggetti interessati alla proroga:
Proprio queste ultime parole “ai quali gli stessi siano applicabili” sembravano fornire una nuova interpretazione dell’Agenzia delle Entrate su un problema già affrontato in precedenza con la Circolare n. 41 del 6 luglio 2007, ossia se siano interessati alla proroga anche i soggetti per i quali vige una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio.
Ora, eliminando a pagina 2 della Risoluzione la locuzione “ai quali gli stessi siano applicabili” l’Agenzia ritorna sui suoi passi, confermando l’interpretazione fornita con la Circolare 41/E/2007.
Nel documenti di prassi è chiaro che la proroga riguarda il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle Irap e dalle dichiarazioni unificate Iva annuali, ordinariamente fissate al 18 giugno 2012.
Con l’originaria formulazione della risoluzione n. 69/E del 21.06.2012 l’Agenzia delle Entrate aveva tuttavia precisato che rientra nella proroga anche l’imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni (art. 2 D.l. 282/2002 e succ. modificazioni).
Fin da subito non è apparso chiaro tale riferimento, in quanto la scadenza naturale per il versamento dell’imposta sostitutiva è fissata al 30.06 (che slitta al 2 luglio in quanto il 30.06 cade di sabato), non al 18 giugno.
Ora eliminando a pag. 1 il riferimento all’imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni (art 2, D.l. 282/2002 e succ. modificazioni), l’Agenzia conferma che tale scadenza non è interessata dalla proroga.